Art. 14 
 
  1. Nei confronti dei nuclei familiari che siano stati  costretti  a
lasciare le proprie abitazioni classificate con esito «A», a  seguito
di ordinanze di sgombero adottate dal sindaco a titolo cautelativo  e
per la salvaguardia  della  pubblica  e  privata  incolumita',  trova
applicazione  la  disciplina  prevista   dall'art.   13,   comma   2,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827  del
27 novembre 2009. 
  2. Le integrazioni alla documentazione  relativa  alle  domande  di
contributo per i lavori di riparazione degli edifici classificati con
esito «B» e «C», devono essere consegnate al comune richiedente entro
dieci  giorni  dalla  data   della   comunicazione   delle   relative
osservazioni che, per il comune di L'Aquila, coincide con  quella  di
pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale  e,
in sede di prima applicazione,  entro  dieci  giorni  dalla  data  di
pubblicazione della  presente  ordinanza  nella  Gazzetta  Ufficiale.
Eventuali proroghe, non superiori ad ulteriori dieci giorni,  possono
essere consentite con provvedimento espresso dal comune  in  presenza
di circostanza particolarmente complesse.  Il  mancato  rispetto  dei
predetti   termini   comporta   la   cessazione   degli    interventi
assistenziali a favore dei nuclei familiari interessati. 
  3. Nei confronti dei nuclei familiari  stabilmente  domiciliati  in
unita' immobiliari classificate con esito «B» e «C», considerate come
unita'  diverse  dalla  abitazione  principale,  per   le   quali   i
proprietari o usufruttuari non hanno richiesto, avendone  titolo,  il
contributo per i lavori di riparazione entro i termini  prescritti  o
non hanno gia' avviato i medesimi lavori con oneri a proprio  carico,
la sistemazione in strutture alberghiere o assimilate cessa entro  la
data del 31 agosto 2010;  gli  stessi  nuclei  possono  continuare  a
fruire del contributo per la autonoma sistemazione sino alla data del
31 dicembre 2010. 
  4. I benefici previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 5 della  ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio  2009,
e successive integrazioni, trovano applicazione anche  nei  confronti
dei privati che alla data  del  6  aprile  2009  stavano  realizzando
unita' immobiliari destinate ad abitazione principale.  I  lavori  di
completamento  devono  essere  terminati  entro  quattro  mesi  dalla
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale.  Ove
i  proprietari  non  utilizzino  gli   immobili   per   le   esigenze
alloggiative proprie e dei familiari, gli stessi sono destinati  alla
locazione in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni principali
risultino ancora inagibili. La locazione  deve  essere  offerta  alle
condizioni economiche previste dalla  ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3769 del 2009.  I  proprietari  interessati
sono obbligati a  fornire  al  comune  tutte  le  informazioni  e  la
documentazione idonea a verificare il rispetto di quanto disposto dal
presente comma. 
  5. Il termine di sette giorni previsto dall'art. 15, comma 1, della
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del  2009
per l'inizio dei  lavori  di  riparazione  delle  unita'  immobiliari
classificate con esito «B» o «C» e' fissato in quindici giorni  dalla
comunicazione  del  contributo   definitivo;   in   sede   di   prima
applicazione il termine decorre dalla  data  di  pubblicazione  della
presente ordinanza  nella  Gazzetta  Ufficiale.  La  richiesta  della
proroga per un massimo  di  ulteriori  quindici  giorni  deve  essere
accompagnata da una perizia asseverata  e  validata  dal  comune.  Il
mancato rispetto dei predetti termini comporta  la  cessazione  delle
sistemazioni  alberghiere  o  assimilate  e  del  contributo  per  la
autonoma sistemazione nei confronti dei nuclei familiari interessati.
Resta confermato il termine di sei  mesi  o  di  sette  mesi  per  la
conclusione  dei  lavori  relativi,  rispettivamente,   alle   unita'
immobiliari «B» o «C», con effetto dalla data della comunicazione del
contributo definitivo.