Art. 14 1. Nei confronti dei nuclei familiari che siano stati costretti a lasciare le proprie abitazioni classificate con esito «A», a seguito di ordinanze di sgombero adottate dal sindaco a titolo cautelativo e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita', trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009. 2. Le integrazioni alla documentazione relativa alle domande di contributo per i lavori di riparazione degli edifici classificati con esito «B» e «C», devono essere consegnate al comune richiedente entro dieci giorni dalla data della comunicazione delle relative osservazioni che, per il comune di L'Aquila, coincide con quella di pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale e, in sede di prima applicazione, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. Eventuali proroghe, non superiori ad ulteriori dieci giorni, possono essere consentite con provvedimento espresso dal comune in presenza di circostanza particolarmente complesse. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta la cessazione degli interventi assistenziali a favore dei nuclei familiari interessati. 3. Nei confronti dei nuclei familiari stabilmente domiciliati in unita' immobiliari classificate con esito «B» e «C», considerate come unita' diverse dalla abitazione principale, per le quali i proprietari o usufruttuari non hanno richiesto, avendone titolo, il contributo per i lavori di riparazione entro i termini prescritti o non hanno gia' avviato i medesimi lavori con oneri a proprio carico, la sistemazione in strutture alberghiere o assimilate cessa entro la data del 31 agosto 2010; gli stessi nuclei possono continuare a fruire del contributo per la autonoma sistemazione sino alla data del 31 dicembre 2010. 4. I benefici previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 5 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, e successive integrazioni, trovano applicazione anche nei confronti dei privati che alla data del 6 aprile 2009 stavano realizzando unita' immobiliari destinate ad abitazione principale. I lavori di completamento devono essere terminati entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. Ove i proprietari non utilizzino gli immobili per le esigenze alloggiative proprie e dei familiari, gli stessi sono destinati alla locazione in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni principali risultino ancora inagibili. La locazione deve essere offerta alle condizioni economiche previste dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 2009. I proprietari interessati sono obbligati a fornire al comune tutte le informazioni e la documentazione idonea a verificare il rispetto di quanto disposto dal presente comma. 5. Il termine di sette giorni previsto dall'art. 15, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 2009 per l'inizio dei lavori di riparazione delle unita' immobiliari classificate con esito «B» o «C» e' fissato in quindici giorni dalla comunicazione del contributo definitivo; in sede di prima applicazione il termine decorre dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. La richiesta della proroga per un massimo di ulteriori quindici giorni deve essere accompagnata da una perizia asseverata e validata dal comune. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta la cessazione delle sistemazioni alberghiere o assimilate e del contributo per la autonoma sistemazione nei confronti dei nuclei familiari interessati. Resta confermato il termine di sei mesi o di sette mesi per la conclusione dei lavori relativi, rispettivamente, alle unita' immobiliari «B» o «C», con effetto dalla data della comunicazione del contributo definitivo.