Art. 15 
 
  1. All'art. 1  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente comma: 
  «2-bis.   Al   fine   del   coordinamento   degli   interventi   di
ricostruzione,  entro  il  31  marzo  2010  i  sindaci   dei   comuni
interessati trasmettono al Commissario  delegato,  anche  avvalendosi
dei soggetti gia' incaricati ai sensi  dell'art.  7,  commi  4  e  5,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803  del
15 agosto  2009,  l'elenco  delle  domande  per  i  contributi  ed  i
finanziamenti di cui all'art. 3, comma  1,  lettere  a)  ed  e),  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno  2009,  n.  77,  pervenute  alla  data  del  28
febbraio  2010  e  dei  provvedimenti  di  concessione,  nonche'  dei
contributi effettivamente erogati. I sindaci  trasmettono,  altresi',
trimestralmente  un  aggiornamento  sulle  richieste  in   corso   di
istruttoria.  Il   Commissario   delegato   comunica   al   Ministero
dell'economia e delle finanze un  prospetto  riepilogativo  dei  dati
entro e non oltre il 30 aprile  2010  e,  successivamente,  entro  15
giorni dalla ricezione degli aggiornamenti». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 marzo 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi