Art. 15 1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: «2-bis. Al fine del coordinamento degli interventi di ricostruzione, entro il 31 marzo 2010 i sindaci dei comuni interessati trasmettono al Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti gia' incaricati ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, l'elenco delle domande per i contributi ed i finanziamenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) ed e), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, pervenute alla data del 28 febbraio 2010 e dei provvedimenti di concessione, nonche' dei contributi effettivamente erogati. I sindaci trasmettono, altresi', trimestralmente un aggiornamento sulle richieste in corso di istruttoria. Il Commissario delegato comunica al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto riepilogativo dei dati entro e non oltre il 30 aprile 2010 e, successivamente, entro 15 giorni dalla ricezione degli aggiornamenti». La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 2010 Il Presidente: Berlusconi