Art. 2 1. Il Commissario delegato, previa ricognizione dei Moduli abitativi provvisori (M.A.P.) realizzati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e non assegnati, provvede a metterli temporaneamente a disposizione dei sindaci che ne faranno richiesta per i nuclei familiari la cui abitazione e' stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F» o situata in zona rossa, in possesso dei prescritti requisiti, e per i quali non e' stata individuata un'adeguata sistemazione alloggiativa alternativa nei territori comunali di rispettiva competenza. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli alloggi di proprieta' comunale e gli edifici privati sui quali sono stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi dell'art. 9, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009. 3. Al fine di favorire l'aggregazione sociale e consentire l'assegnazione di un alloggio temporaneo anche ai nuclei familiari composti da una sola o due unita', nonche' il loro riavvicinamento ai luoghi di residenza, nelle more della ricostruzione dell'abitazione principale distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F», o situata in zona rossa nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ai soggetti che comunicano al sindaco del comune di appartenenza la disponibilita' ad ospitare i predetti nuclei familiari, e' riconosciuto un contributo di solidarieta' pari a euro 200,00 mensili per persona ospitata. 4. Il contributo di cui al comma 3 e' concesso per tutto il periodo di effettiva ospitalita' con le modalita' definite con provvedimento del vice commissario di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009. La soluzione alloggiativa di cui al comma 3 non comporta la cessazione del diritto al contributo per la autonoma sistemazione in favore delle persone ospitate. Il predetto contributo non puo' essere riconosciuto ai soggetti alloggiati presso abitazioni dei progetti C.A.S.E. o M.A.P. 5. Per favorire la ricerca di soluzioni alloggiative idonee da parte dei nuclei familiari, costituiti da 1 o 2 componenti, con abitazione principale classificata con esito «E», o situata in zona rossa, che non siano assegnatari di un alloggio del progetto C.A.S.E. o di un M.A.P. o che non beneficino delle soluzioni previste dai commi 3 e 4, il contributo per la autonoma sistemazione previsto dall'art. 11, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, come sostituito dall'art. 24, comma 1, dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, e' incrementato di euro 200 per ogni nucleo. 6. I nuclei familiari di cui ai commi 1, 2 e 3 possono eleggere domicilio nell'alloggio temporaneo assegnato, ferma restando la residenza presso l'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009. 7. Le soluzioni alloggiative disciplinate dai commi 3 e 4 e il contributo per la autonoma sistemazione di cui al comma 5 cessano con effetto dalla data di consegna di un alloggio idoneo per il nucleo familiare in base al progetto C.A.S.E. o M.A.P. o altre soluzioni equivalenti, tenuto conto delle disponibilita' accertate una volta esaurita la lista degli assegnatari ancora aventi titolo. 8. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3, valutati in euro 1.200.000, nonche' del comma 5, valutati in euro 9.360.000, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.