Art. 2 
 
  1.  Il  Commissario  delegato,  previa  ricognizione   dei   Moduli
abitativi provvisori (M.A.P.) realizzati ai  sensi  dell'art.  2  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009,  n.  77,  e  non  assegnati,  provvede  a
metterli temporaneamente a disposizione dei sindaci  che  ne  faranno
richiesta per i nuclei familiari la cui abitazione e' stata distrutta
o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E»
o «F» o situata in zona rossa, in possesso dei prescritti  requisiti,
e per i quali  non  e'  stata  individuata  un'adeguata  sistemazione
alloggiativa  alternativa  nei  territori  comunali   di   rispettiva
competenza. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  anche  per  gli
alloggi di proprieta' comunale e gli edifici privati sui  quali  sono
stati   realizzati   interventi   di   manutenzione    ordinaria    e
straordinaria, ai sensi dell'art.  9,  comma  3,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009. 
  3.  Al  fine  di  favorire  l'aggregazione  sociale  e   consentire
l'assegnazione di un alloggio temporaneo anche  ai  nuclei  familiari
composti da una sola o due unita', nonche' il loro riavvicinamento ai
luoghi di residenza, nelle more della  ricostruzione  dell'abitazione
principale distrutta o dichiarata inagibile con esito di  rilevazione
dei danni di tipo «E» o «F», o  situata  in  zona  rossa  nei  comuni
individuati ai sensi dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, ai soggetti che comunicano al sindaco del  comune
di appartenenza la  disponibilita'  ad  ospitare  i  predetti  nuclei
familiari, e' riconosciuto un contributo di solidarieta' pari a  euro
200,00 mensili per persona ospitata. 
  4. Il contributo di cui al comma 3 e' concesso per tutto il periodo
di effettiva ospitalita' con le modalita' definite con  provvedimento
del vice commissario di cui all'art. 2, comma 1,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22  dicembre  2009.
La  soluzione  alloggiativa  di  cui  al  comma  3  non  comporta  la
cessazione del diritto al contributo per la autonoma sistemazione  in
favore delle persone ospitate. Il predetto contributo non puo' essere
riconosciuto ai soggetti alloggiati presso  abitazioni  dei  progetti
C.A.S.E. o M.A.P. 
  5. Per favorire la ricerca  di  soluzioni  alloggiative  idonee  da
parte dei nuclei familiari, costituiti  da  1  o  2  componenti,  con
abitazione principale classificata con esito «E», o situata  in  zona
rossa, che non siano assegnatari di un alloggio del progetto C.A.S.E.
o di un M.A.P. o che non  beneficino  delle  soluzioni  previste  dai
commi 3 e 4, il contributo  per  la  autonoma  sistemazione  previsto
dall'art. 11, comma 1, della ordinanza del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, come sostituito dall'art. 24,
comma 1, dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.
3797 del 30 luglio 2009, e' incrementato di euro 200 per ogni nucleo. 
  6. I nuclei familiari di cui ai commi 1, 2  e  3  possono  eleggere
domicilio  nell'alloggio  temporaneo  assegnato,  ferma  restando  la
residenza presso l'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009. 
  7. Le soluzioni alloggiative disciplinate dai commi  3  e  4  e  il
contributo per la autonoma sistemazione di cui al comma 5 cessano con
effetto dalla data di consegna di un alloggio idoneo  per  il  nucleo
familiare in base al progetto C.A.S.E. o  M.A.P.  o  altre  soluzioni
equivalenti, tenuto conto delle disponibilita'  accertate  una  volta
esaurita la lista degli assegnatari ancora aventi titolo. 
  8. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3, valutati
in euro 1.200.000, nonche' del comma 5, valutati in  euro  9.360.000,
si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma  5,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.