Art. 3 1. L'art. 8, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, e' cosi' sostituito: «1. Gli eredi dei soggetti per i quali ricorrono i requisiti per l'erogazione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi, deceduti nel sisma del 6 aprile 2009 o alla data di pubblicazione della presente ordinanza hanno diritto alla concessione dei contributi spettanti al "de cuius" sulla base della normativa vigente.». 2. I termini per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 1, ove gia' scaduti, sono fissati al 31 maggio 2010.