Art. 3 
 
  1. L'art. 8, comma 1, della ordinanza del Presidente del  Consiglio
dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, e' cosi' sostituito: 
  «1. Gli eredi dei soggetti per i quali ricorrono  i  requisiti  per
l'erogazione dei contributi per la riparazione e ricostruzione  delle
abitazioni principali e degli altri indennizzi,  deceduti  nel  sisma
del 6 aprile  2009  o  alla  data  di  pubblicazione  della  presente
ordinanza hanno diritto alla concessione dei contributi spettanti  al
"de cuius" sulla base della normativa vigente.». 
  2. I termini per la presentazione delle domande  di  contributo  di
cui al comma 1, ove gia' scaduti, sono fissati al 31 maggio 2010.