Art. 8 1. Al fine di continuare ad assicurare le primarie esigenze di mobilita' delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale prevista all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 e' prorogata fino al 31 marzo 2010 per gli utenti residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che non siano ancora rientrati nell'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009, ovvero non abbiano ancora trovato sistemazione alloggiativa alternativa nel territorio del comune di residenza ovvero nei comuni limitrofi. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro 960.000,00, si provvede a valere sui fondi di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in via di anticipazione rispetto alle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge. 3. All'art. 4, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, le parole: «art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «art. 14, comma 5, del medesimo decreto-legge, in via di anticipazione rispetto alle risorse di cui al comma 1 del citato art. 14».