Art. 8 
 
  1. Al fine di continuare ad  assicurare  le  primarie  esigenze  di
mobilita' delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile
2009, l'esenzione dal pagamento del  pedaggio  autostradale  prevista
all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
n. 3771 del 19 maggio 2009 e' prorogata fino al 31 marzo 2010 per gli
utenti  residenti  nei  comuni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che  non  siano  ancora  rientrati
nell'abitazione occupata alla data del  6  aprile  2009,  ovvero  non
abbiano ancora  trovato  sistemazione  alloggiativa  alternativa  nel
territorio del comune di residenza ovvero nei comuni limitrofi. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel  limite  massimo  di  euro
960.000,00, si provvede a valere sui fondi di cui all'art. 14,  comma
5,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77,  in  via  di
anticipazione rispetto alle risorse di cui all'art. 14, comma 1,  del
medesimo decreto-legge. 
  3.  All'art.  4,  comma  13,  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, le  parole:  «art.
14, comma  1,  del  medesimo  decreto-legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «art. 14, comma 5, del medesimo decreto-legge,  in  via  di
anticipazione rispetto alle risorse di cui al comma 1 del citato art.
14».