Art. 7 
 
  1. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e'  estraneo  ad  ogni  rapporto  contrattuale
scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. 
  2. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 marzo 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi