Art. 3 Adeguamenti di fase II 1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva tetraconazolo, come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 dicembre 2009 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto e tenendo conto delle limitazioni e delle condizioni riportate nella parte B dell'allegato al presente decreto. 2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 giugno 2012. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 giugno 2014 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto. 3. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tetraconazolo, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 dicembre 2009, saranno valutati secondo le modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione. 4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2012, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° luglio 2012; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati. 5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° luglio 2014; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.