Art. 3 
 
 
                       Adeguamenti di fase II 
 
  1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente  la  sostanza
attiva tetraconazolo, come unica sostanza attiva o associate ad altre
sostanze attive, iscritte entro il 31 dicembre 2009  nell'allegato  I
della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame  alla  luce  dei
principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai  requisiti
di cui all'allegato III del suddetto decreto e  tenendo  conto  delle
limitazioni e delle condizioni riportate nella parte B  dell'allegato
al presente decreto. 
  2.  A  tal  fine,  i  titolari  di  autorizzazioni   dei   prodotti
fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero  del  lavoro,
della  salute  e  delle  politiche   sociali,   per   ogni   prodotto
fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato
III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 giugno
2012. Tali autorizzazioni saranno adeguate o  revocate  entro  il  30
giugno 2014 a conclusione  della  valutazione  effettuata  secondo  i
principi uniformi e dando applicazione alle  disposizioni  specifiche
della parte B dell'allegato al presente decreto. 
  3.  I  prodotti  fitosanitari   contenenti   la   sostanza   attiva
tetraconazolo, in associazione con altre sostanze attive che  saranno
inserite  nell'allegato  I  della  direttiva  successivamente  al  31
dicembre 2009, saranno valutati secondo le modalita'  indicate  nelle
emanande direttive di inclusione. 
  4. Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei  prodotti
fitosanitari,  per  le  quali  le  imprese  interessate  non  avranno
presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 30  giugno  2012,
si intendono revocati automaticamente a partire dal 1°  luglio  2012;
il Ministero del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali
provvedera' a pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati. 
  5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine  delle
verifiche  di  cui  ai  commi  1   e   2,   si   intendono   revocati
automaticamente a  partire  dal  1°  luglio  2014; il  Ministero  del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  provvedera'   a
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana
l'elenco dei prodotti che risultano revocati.