Art. 5 
 
 
                         Smaltimento scorte 
 
  1. La  vendita  e  l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti  dei
prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art.  2,  comma  3,  del
presente decreto e' consentita fino al 31 dicembre 2010. 
  2. La  vendita  e  l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti  dei
prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art.  2,  comma  4,  del
presente decreto e' consentita fino al 30 giugno 2011. 
  3. La  vendita  e  l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti  dei
prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art.  3,  comma  4,  del
presente decreto, e' consentita fino al 30 giugno 2013. 
  4. La  vendita  e  l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti  dei
prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art.  3,  comma  5,  del
presente decreto, e' consentita fino 30 giugno 2015. 
  5.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
contenenti la sostanza attiva tetraconazolo, sono tenuti ad  adottare
ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e  gli  utilizzatori
dei prodotti medesimi  dell'avvenuta  revoca  o  delle  modifiche  di
etichettatura  approvate  in  conformita'  con  le  nuove  condizioni
d'impiego fissate per le sostanze attive sopra citate a seguito della
loro iscrizione nell'allegato I della  direttiva  91/414/CEE,  e  nel
rispetto  dei  tempi  fissati  per  lo  smaltimento  delle   relative
giacenze. 
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Roma, 11 dicembre 2009 
 
                                                p. Il Ministro        
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                    Martini           
 
Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 322