Art. 2 
 
  Il suddetto costo del lavoro e'  suscettibile  di  oscillazioni  in
relazione a: 
    a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di
legge di cui l'impresa usufruisce; 
    b)   specifici    benefici    e/o    minori    oneri    derivanti
dall'applicazione della contrattazione collettiva; 
    c) oneri  derivanti  da  interventi  relativi  a  infrastrutture,
attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81; 
    d) oneri derivanti da contrattazione aziendale; 
    e) oneri  derivanti  da  documentata  incidenza  del  superminimo
individuale; 
    f) oneri collegati alla utilizzazione  delle  norme  contrattuali
sulla reperibilita'; 
    g) oneri derivanti dall'effettuazione di  lavori  fuori  sede  od
officina.