Art. 3 
 
 
                          Ambito oggettivo 
 
  1. I soggetti di cui  all'art.  1  trasmettono,  per  ciascun  mese
solare e con riferimento  a  ciascun  conto  intrattenuto  presso  il
sistema bancario o postale, le seguenti informazioni: 
      a) giacenza media giornaliera; 
      b) saldo di fine periodo; 
      c) tassi attivi e passivi applicati; 
      d) importo complessivo delle spese  di  gestione  del  mese  di
competenza; 
      e) utilizzo dello scoperto di conto: importo medio e numero  di
giorni durante i quali si e' fatto uso di detto strumento; 
      f)  importo  e  finalita'  degli  investimenti   in   strumenti
finanziari o di altre forme di deposito delle somme  a  disposizione,
con distinzione tra somme provenienti  dal  bilancio  dello  Stato  e
somme derivanti da attivita' di mercato; 
      g) giorni di giacenza ed importo medio  delle  somme  derivanti
dal bilancio dello Stato. 
  2. In applicazione delle disposizioni indicate nel comma  1  e  nel
comma 4, dell'art.18 in premessa citato, i soggetti di  cui  all'art.
1, trasmettono, con riguardo all'eventuale ricorso a qualsiasi  forma
di indebitamento, le seguenti ulteriori informazioni: 
      a) tasso; 
      b) durata; 
      c) importo; 
      d) forma tecnica utilizzata; 
      e) esigenza di spesa; 
      f) attestazione della mancanza di disponibilita' liquide e  non
diversamente finalizzate da leggi o regolamenti.