Art. 3 Ambito oggettivo 1. I soggetti di cui all'art. 1 trasmettono, per ciascun mese solare e con riferimento a ciascun conto intrattenuto presso il sistema bancario o postale, le seguenti informazioni: a) giacenza media giornaliera; b) saldo di fine periodo; c) tassi attivi e passivi applicati; d) importo complessivo delle spese di gestione del mese di competenza; e) utilizzo dello scoperto di conto: importo medio e numero di giorni durante i quali si e' fatto uso di detto strumento; f) importo e finalita' degli investimenti in strumenti finanziari o di altre forme di deposito delle somme a disposizione, con distinzione tra somme provenienti dal bilancio dello Stato e somme derivanti da attivita' di mercato; g) giorni di giacenza ed importo medio delle somme derivanti dal bilancio dello Stato. 2. In applicazione delle disposizioni indicate nel comma 1 e nel comma 4, dell'art.18 in premessa citato, i soggetti di cui all'art. 1, trasmettono, con riguardo all'eventuale ricorso a qualsiasi forma di indebitamento, le seguenti ulteriori informazioni: a) tasso; b) durata; c) importo; d) forma tecnica utilizzata; e) esigenza di spesa; f) attestazione della mancanza di disponibilita' liquide e non diversamente finalizzate da leggi o regolamenti.