Art. 10 
 
 
                          Demanio marittimo 
 
  I provvedimenti relativi all'uso del  demanio  marittimo  dell'area
marina protetta «Secche della Meloria»,  anche  in  riferimento  alle
opere e  concessioni  demaniali  preesistenti  all'istituzione  della
stessa, sono disciplinati in funzione della  zonazione  prevista  nel
Regolamento di disciplina  di  cui  al  precedente  art.  6,  con  le
seguenti modalita': 
    a)  in  zona  A,  non  possono  essere   adottati   o   rinnovati
provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione
per quelli richiesti dal soggetto gestore  per  motivi  di  servizio,
sicurezza o ricerca scientifica; 
    b) in zona  B,  i  provvedimenti  relativi  all'uso  del  demanio
marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali
competenti d'intesa con  il  soggetto  gestore,  tenuto  conto  delle
caratteristiche  dell'ambiente  oggetto  della  protezione  e   delle
finalita' istitutive; 
    c) in zona  C,  i  provvedimenti  relativi  all'uso  del  demanio
marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali
competenti previo parere del soggetto  gestore,  tenuto  conto  delle
caratteristiche  dell'ambiente  oggetto  della  protezione  e   delle
finalita' istitutive. 
  1. Al fine di assicurare  la  migliore  gestione  dell'area  marina
protetta «Secche  della  Meloria»,  nel  termine  di  novanta  giorni
dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  il  soggetto  gestore
richiede all'Amministrazione competente la ricognizione dei documenti
del demanio marittimo, nonche' delle concessioni demaniali in essere,
con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio. 
  2. Eventuali interventi di restauro  ambientale,  installazione  di
barriere sommerse, strutture antistrascico e a fini di ripopolamento,
ripristino delle condizioni naturali e  rinascimento  delle  spiagge,
progettati nel rispetto delle normative  vigenti  in  materia,  delle
caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e  delle  sue
finalita' istitutive, sono realizzabili,  d'intesa  con  il  soggetto
gestore dell'area marina protetta  e  il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare.