Art. 5 
 
 
                      Attivita' non consentite 
 
  Nell'area  marina  protetta  «Secche  della   Meloria»   non   sono
consentite le  attivita'  che  possono  alterare  le  caratteristiche
dell'ambiente  e   comprometterne   le   finalita'   istitutive.   In
particolare, coerentemente a quanto previsto all'art.  19,  comma  3,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394  e  salvo  quanto  stabilito  nel
Regolamento adottato a norma dell'art. 28  della  legge  31  dicembre
1982, n. 979, come modificato dall'art. 19, comma  5  della  legge  6
dicembre  1991,  n.  394,  di  cui  al  successivo  art.  6,  non  e'
consentita: 
    a) qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento
delle specie vegetali e animali,  ivi  compresa  la  balneazione,  le
immersioni  subacquee,  la  navigazione,  l'ancoraggio,   l'ormeggio,
l'utilizzo di moto  d'acqua  o  acquascooter  e  mezzi  similari,  la
pratica dello sci  nautico  e  sport  acquatici  similari,  la  pesca
subacquea,  l'immissione  di  specie  alloctone  e  il  ripopolamento
attivo; 
    b) qualunque attivita' di cattura, raccolta e  danneggiamento  di
esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la  caccia  e
la pesca; 
    c) qualunque attivita' di  asportazione,  anche  parziale,  e  di
danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche; 
    d) qualunque alterazione,  diretta  o  indiretta,  provocata  con
qualsiasi mezzo,  dell'ambiente  geofisico  e  delle  caratteristiche
biochimiche  dell'acqua,  ivi  compresa  l'immissione  di   qualsiasi
sostanza tossica o inquinante,  la  discarica  di  rifiuti  solidi  o
liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in  regola  con
le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente; 
    e)  l'introduzione  di  armi,  esplosivi  e  di  qualsiasi  mezzo
distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti.