Art. 7 
 
 
                 Gestione dell'area marina protetta 
 
  1. La gestione dell'area marina protetta «Secche della Meloria», ai
sensi dell'art.  19  della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  come
integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n.  426
e successive modifiche, e' affidata provvisoriamente  all'Ente  Parco
regionale  del  «Parco  naturale  di  Migliarino,   San   Rossore   e
Massaciuccoli». Con successivo decreto ministeriale, la  gestione  e'
confermata al suddetto Ente, ovvero affidata ad altri enti  pubblici,
istituzioni scientifiche o associazioni  ambientaliste  riconosciute,
anche consorziate tra loro, ai sensi della legge 31 luglio  2002,  n.
179. 
  2.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il soggetto gestore provvede all'attivazione delle procedure
per l'acquisto e l'installazione  dei  segnalamenti  marittimi  e  di
quanto  necessiti  a  dare  precisa  conoscenza  della  delimitazione
dell'area  marina  protetta  e  della  sua  zonazione  prevista   dal
Regolamento di cui al precedente art. 6, conformemente alle direttive
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalita'
per lo svolgimento  delle  attivita'  di  gestione  dell'area  marina
protetta «Secche della Meloria» a cui si deve  attenere  il  soggetto
gestore. 
  4. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore: 
    a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed
utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art.  8  della  legge  31
luglio 2002, n. 179; 
    b) il rispetto del termine per la predisposizione del Regolamento
di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta  di  cui  al
successivo art. 8; 
    c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in
materia di segnalazione delle aree marine protette. 
  5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare, previa messa in mora dell'ente gestore, puo' revocare  in  ogni
momento con proprio provvedimento l'affidamento in gestione  in  caso
di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte  del
soggetto  gestore  a  quanto  previsto  dal  presente  decreto,   dal
Regolamento di  disciplina  delle  attivita'  consentite  di  cui  al
precedente art. 6, dalla convenzione di cui al  precedente  comma  3,
dal Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui  al  successivo
art. 8, e dalla normativa vigente in materia.