Art. 7 Gestione dell'area marina protetta 1. La gestione dell'area marina protetta «Secche della Meloria», ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche, e' affidata provvisoriamente all'Ente Parco regionale del «Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli». Con successivo decreto ministeriale, la gestione e' confermata al suddetto Ente, ovvero affidata ad altri enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziate tra loro, ai sensi della legge 31 luglio 2002, n. 179. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore provvede all'attivazione delle procedure per l'acquisto e l'installazione dei segnalamenti marittimi e di quanto necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua zonazione prevista dal Regolamento di cui al precedente art. 6, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di gestione dell'area marina protetta «Secche della Meloria» a cui si deve attenere il soggetto gestore. 4. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore: a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179; b) il rispetto del termine per la predisposizione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta di cui al successivo art. 8; c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette. 5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, puo' revocare in ogni momento con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto, dal Regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui al precedente art. 6, dalla convenzione di cui al precedente comma 3, dal Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al successivo art. 8, e dalla normativa vigente in materia.