Art. 8 Regolamento di esecuzione e di organizzazione 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui al precedente art. 6, su proposta dell'Ente gestore, previo parere della Commissione di riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 979 del 1982. 2. Il Regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonche' la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attivita' consentite nell'area marina protetta.