Art. 8 
 
 
            Regolamento di esecuzione e di organizzazione 
 
  1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del  Regolamento
di disciplina delle attivita' consentite di cui al precedente art. 6,
su proposta dell'Ente gestore, previo  parere  della  Commissione  di
riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare  adotta  il  Regolamento  di  esecuzione  ed  organizzazione
dell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 28  della legge  n. 979
del 1982. 
  2. Il  Regolamento  di  esecuzione  ed  organizzazione  di  cui  al
presente articolo ha  ad  oggetto  la  disciplina  di  organizzazione
dell'area marina protetta, nonche' la normativa  di  dettaglio  e  le
eventuali  condizioni  di  esercizio   delle   attivita'   consentite
nell'area marina protetta.