IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo rurale, infrastrutture e servizi 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
dell'attivita' sementiera ed in particolare l'articolo 19 che prevede
l'istituzione, per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri  di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065,  e  successive  modifiche  e   integrazioni,   concernente   la
disciplina della produzione e del commercio delle sementi; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed  integra  la
citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e  5  che
prevedono la suddivisione dei  registri  di  varieta'  di  specie  di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri delle varieta' di specie di piante ortive; 
  Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica  8  ottobre
1973,  n.  1065,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   e   in
particolare l'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), che prevede, tra
l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di  una  varieta'
dal registro qualora il responsabile della conservazione  in  purezza
ne faccia richiesta a meno  che  una  selezione  conservatrice  resti
assicurata; 
  Considerato che, per le varieta' indicate nel  dispositivo  di  cui
all'art.  1,  e'  stata  richiesta  la  cancellazione  dal   registro
nazionale delle specie ortive  da  parte  del  relativo  responsabile
della conservazione in purezza e che, a livello generale, le varieta'
stesse non rivestono particolare interesse; 
  Vista  la  richiesta  dell'interessato,  volta   ad   ottenere   la
variazione della responsabilita' della conservazione in purezza della
varieta' elencate all'art. 2 del presente decreto; 
  Considerato che la Commissione Sementi, di cui  all'art.  19  della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 24  febbraio  2009,  ha
preso atto delle  richieste  di  cancellazione  e  di  variazione  di
responsabilita' della conservazione in purezza delle  varieta'  sopra
menzionate, cosi' come risulta dal verbale della riunione; 
  Considerati validi i motivi che hanno determinato le necessita'  di
dette variazioni; 
  Ritenuto pertanto di accogliere le proposte sopra menzionate; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio
2009, n. 129, concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del regolamento
di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.  1096,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065,  e
successive  modifiche,  le  varieta'  sotto  elencate,  iscritte   al
registro delle varieta' di specie di piante ortive con  i  decreti  a
fianco indicati, sono cancellate dal registro medesimo: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
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          Avvertenza: 
                Il  presente  atto  non  e'  soggetto  al  visto   di
          controllo preventivo di legittimita' da parte  della  Corte
          dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20,  ne'  alla
          registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.