IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'art.  8  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,   che
istituisce, presso le Camere di commercio, industria,  artigianato  e
agricoltura, l'ufficio del registro delle  imprese  di  cui  all'art.
2188 del codice civile; 
  Visti in particolare i commi 6, 7 e 8,  lettera  b),  del  predetto
art. 8; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,
n. 581 recante il regolamento di  attuazione  previsto  dal  predetto
art. 8; 
  Visto l'art. 2, di detto regolamento ed in particolare il comma  1,
lettera d), che attribuisce all'ufficio del registro delle imprese il
compito di provvedere al rilascio, anche per corrispondenza e per via
telematica, di certificati di iscrizione o annotazione  nel  registro
delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti  a  tal
fine richiesti o la mancanza di iscrizione; 
  Visto l'art. 24  dello  stesso  regolamento  di  attuazione  ed  in
particolare  i  commi  1  e   3   che   attribuiscono   al   Ministro
dell'industria, del commercio, dell'artigianato (oggi Ministro  dello
sviluppo economico) il compito di approvare  con  proprio  decreto  i
modelli per il rilascio, anche a distanza, dei predetti  certificati,
nonche'  il  comma  6  che  dispone  in  merito  alla  certificazione
anagrafica dell'iscrizione nelle sezioni speciali; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39,
recante norme in materia di sistemi informativi  automatizzati  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto ministeriale 13  luglio  2004  come  modificato  e
integrato dal decreto ministeriale  del  25  febbraio  2005,  recante
l'approvazione dei modelli dei certificati tipo inerenti il  registro
delle imprese; 
  Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 2008 recante approvazione
del formato elettronico dei modelli di certificati-tipo  inerenti  il
registro delle imprese  di  cui  al  decreto  13  luglio  2004,  come
modificato e integrato dal decreto ministeriale 25 febbraio 2005; 
  Visto l'art. 2470, commi 1 e 2, del codice civile  come  modificato
dalle  lettere  a)  e  b)  del  comma  12-quater  dell'art.  16   del
decreto-legge 26 novembre 2008, n.  185,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  Visto il decreto legislativo del 24 marzo 2006, n. 155, recante  la
disciplina dell'impresa sociale a norma della legge 13  giugno  2005,
n. 118 avente ad oggetto «Delega al Governo concernente la disciplina
dell'impresa sociale»; 
  Visto il decreto ministeriale del 24 gennaio 2008 avente ad oggetto
«Definizione degli atti che devono essere depositati da  parte  delle
organizzazioni che esercitano l'impresa sociale  presso  il  registro
delle imprese, e delle relative  procedure,  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155»; 
  Visto il decreto ministeriale del 22 gennaio 2008, n.  37,  recante
il «Regolamento concernente l'attuazione  dell'art.  11-quaterdecies,
comma 13, lettera a), della  legge  del  2  dicembre  2005,  n.  248,
recante riordino  delle  disposizioni  in  materia  di  attivita'  di
installazione degli impianti all'interno degli edifici; 
  Visto il comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007,  n.
7, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 2 aprile  2007,
n. 40, che prevede il rilascio da  parte  dell'ufficio  del  registro
delle imprese della  ricevuta  di  accettazione  della  comunicazione
unica per la nascita dell'impresa presentata ai sensi del comma 1 del
medesimo art. 9; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
maggio 2009 avente ad oggetto «Individuazione delle  regole  tecniche
per le modalita' di presentazione della  comunicazione  unica  e  per
l'immediato   trasferimento   dei   dati   tra   le   Amministrazioni
interessate, in attuazione dell'art. 9, comma 7, del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7» ed in particolare l'art. 13; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,  n.
252, concernente il «Regolamento recante norme per la semplificazione
dei procedimenti relativi al rilascio  delle  comunicazioni  e  delle
informazioni antimafia»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre  1999,
n.  558,  concernente  il   «Regolamento   recante   norme   per   la
semplificazione  della  disciplina  in  materia  di  registro   delle
imprese» ed in particolare l'art. 2, commi  2  e  3,  sull'iscrizione
nella sezione speciale del registro delle imprese; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali»,  ed   in
particolare le norme concernenti l'individuazione delle misure minime
di sicurezza per il trattamento dei dati personali; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  15  febbraio   2001   concernente
l'attivazione su richiesta, nel  sito  internet  delle  imprese,  del
dispositivo «cert.impresa» per l'attestazione  dei  dati  tratti  dal
registro delle imprese tenuto dalle  Camere  di  commercio  industria
artigianato agricoltura; 
  Sentita l'Unione nazionale delle Camere di commercio in merito agli
impatti amministrativi sul sistema camerale; 
  Ritenuto  necessario  procedere  alla  modifica  dei   modelli   di
certificato tipo al fine di adeguare  gli  stessi  alle  disposizioni
dettate dall'art. 2470, commi 1 e 2, del codice civile,  del  decreto
ministeriale del 24 gennaio 2008, attuativo del  decreto  legislativo
24 marzo 2006, n. 155, e del  decreto  ministeriale  del  22  gennaio
2008, n. 37; 
  Considerato  che  a  norma  dei  commi  8  e  9  dell'art.  9   del
decreto-legge del 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla  legge
di conversione del 2 aprile 2007, n. 40, e successivamente  dall'art.
23, comma 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3  agosto
2009, n. 102, a partire dalla data del 1° aprile 2010 viene  meno  la
facolta' per gli interessati, di presentare  la  comunicazione  unica
per la nascita dell'impresa secondo la normativa previgente; 
  Ritenuto opportuno assicurare uniformita' su tutto il territorio al
documento recante la ricevuta  di  accettazione  della  comunicazione
unica per la nascita dell'impresa di cui all'art. 9 del decreto-legge
del 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla legge di conversione
del 2 aprile 2007, n. 40, e successivamente dall'art.  23,  comma  13
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3  agosto  2009,  n.
102; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono approvati i modelli di cui agli allegati  A,  B,  C,  D  al
presente decreto, per il rilascio da parte degli uffici del  registro
delle imprese dei certificati previsti dall'art. 8, comma 8,  lettera
b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
  2. I modelli dei certificati tipo di cui al comma  1  sostituiscono
quelli  approvati  con  decreto  ministeriale  13  luglio  2004  come
modificato e integrato dal decreto ministeriale del 25 febbraio 2005.