(Annesso-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    Il vino a denominazione di  origine  controllata  «Moscadello  di
Montalcino» deve essere ottenuto dalle uve  provenienti  dai  vigneti
composti nell'ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco. 
    Possono concorrere alla produzione di detto  vino  anche  le  uve
provenienti dai vitigni a  bacca  bianca,  idonei  alla  coltivazione
nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%. 
    Il vino a denominazione di  origine  controllata  «Moscadello  di
Montalcino»  puo'  essere  prodotto  nelle  tipologie   «Tranquillo»,
«Frizzante» e  «Vendemmia  tardiva»,  alle  condizioni  previste  dal
presente disciplinare.