Art. 2. Il vino a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%. Il vino a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» puo' essere prodotto nelle tipologie «Tranquillo», «Frizzante» e «Vendemmia tardiva», alle condizioni previste dal presente disciplinare.