(Annesso-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    Le condizioni di coltura dei vigneti  destinati  alla  produzione
del vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Moscadello  di
Montalcino» devono essere quelle tradizionali della zona  e  comunque
atte  a  conferire  alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le  specifiche
caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare. 
    In particolare  le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti  devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono. 
    Terreni: geocronologicamente attribuibili  ad  un  intervallo  di
tempo che va dal Cretaceo al Pliocene e idonei a conferire alle uve e
al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative. 
    Giacitura: collinare. 
    Altitudine: non superiore ai 600 m s.l.m. 
    Esposizione: adatta ad assicurare una  idonea  maturazione  delle
uve. 
    Densita' di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle
caratteristiche peculiari dell'uva  e  del  vino;  per  gli  impianti
realizzati a partire dall'anno 1996, la densita' minima dovra' essere
di 3000 piante per ettaro. 
    Nei primi due  anni  di  vegetazione  dall'impianto,  non  potra'
essere rivendicata alcuna produzione. Per il terzo e quarto  anno  di
vegetazione, la quantita'  massima  di  uva  per  ettaro  non  potra'
superare, rispettivamente, la percentuale del  30%  e  del  70%,  del
massimale del presente articolo. 
    Forme di allevamento e sistemi di potatura:  quelli  generalmente
usati o comunque atti a non modificare le  caratteristiche  peculiari
dell'uva e dei vini. 
    Pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura. 
    E' consentita la pratica dell'irrigazione di soccorso. 
    La quantita' massima di uva ammessa per la produzione del vino  a
denominazione di origine controllata «Moscadello di  Montalcino»  non
deve essere superiore a q.li 100 per ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, pari a hl 65 in vino finito per i tipi «Tranquillo»  e
«Frizzante». Per il tipo «Vendemmia tardiva» la produzione massima di
uva parzialmente appassita, non deve essere superiore a q.li  50  per
ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl 22,5 in vino. 
    Per le uve atte a produrre la tipologia  «Vendemmia  tardiva»  e'
consentito, fino ad un massimo del 50% della resa  massima  prevista,
un appassimento parziale in fruttaio. 
    A detti limiti, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli  la
resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve
purche' comunque la produzione totale per ettaro non superi del 20% i
limiti  indicati.  Tale  esubero  della  resa   non   potra'   essere
commercializzato come vino a denominazione di origine controllata. 
    Le uve destinate alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata «Moscadello di Montalcino» devono essere prese in
carico separatamente sui registri obbligatori  di  cantina  e  devono
essere evidenziate separatamente nella denuncia  annuale  delle  uve,
secondo le diverse tipologie. 
    Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario,  a
preventiva cernita, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico
volumico  minimo  naturale  di  10%  per  i   tipi   «Tranquillo»   e
«Frizzante».  Le  uve  destinate  alla  produzione  della   tipologia
«Vendemmia tardiva»,  ammesse  nelle  condizioni  richieste,  debbono
assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo
non inferiore al 15%.