Art. 4. Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono. Terreni: geocronologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo che va dal Cretaceo al Pliocene e idonei a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Giacitura: collinare. Altitudine: non superiore ai 600 m s.l.m. Esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve. Densita' di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per gli impianti realizzati a partire dall'anno 1996, la densita' minima dovra' essere di 3000 piante per ettaro. Nei primi due anni di vegetazione dall'impianto, non potra' essere rivendicata alcuna produzione. Per il terzo e quarto anno di vegetazione, la quantita' massima di uva per ettaro non potra' superare, rispettivamente, la percentuale del 30% e del 70%, del massimale del presente articolo. Forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e dei vini. Pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita la pratica dell'irrigazione di soccorso. La quantita' massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl 65 in vino finito per i tipi «Tranquillo» e «Frizzante». Per il tipo «Vendemmia tardiva» la produzione massima di uva parzialmente appassita, non deve essere superiore a q.li 50 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl 22,5 in vino. Per le uve atte a produrre la tipologia «Vendemmia tardiva» e' consentito, fino ad un massimo del 50% della resa massima prevista, un appassimento parziale in fruttaio. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purche' comunque la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero della resa non potra' essere commercializzato come vino a denominazione di origine controllata. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» devono essere prese in carico separatamente sui registri obbligatori di cantina e devono essere evidenziate separatamente nella denuncia annuale delle uve, secondo le diverse tipologie. Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a preventiva cernita, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10% per i tipi «Tranquillo» e «Frizzante». Le uve destinate alla produzione della tipologia «Vendemmia tardiva», ammesse nelle condizioni richieste, debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 15%.