(Annesso-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    Nella  vinificazione  dei  vini  a   denominazione   di   origine
controllata «Moscadello  di  Montalcino»  sono  ammesse  soltanto  le
pratiche enologiche  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari
caratteristiche. 
    La presa di spuma per il  tipo  «Frizzante»  deve  avvenire  solo
attraverso fermentazione naturale. 
    La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 65% per i tipi «Tranquillo» e «Frizzante» e al  45%  per  il  tipo
«Vendemmia tardiva». 
    Le operazioni  di  vinificazione,  conservazione,  affinamento  e
imbottigliamento devono essere effettuate nella  zona  di  produzione
definita all'art. 3. 
    L'eventuale  arricchimento  per  le  tipologie   «Tranquillo»   e
«Frizzante» potra'  essere  effettuato  solo  con  mosto  concentrato
prodotto da uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo dei vigneti
del  vino  «Moscadello  di  Montalcino»  o  con   mosto   concentrato
rettificato. 
    Per la tipologia «Vendemmia tardiva» e' vietato qualsiasi tipo di
arricchimento.