Art. 5. Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La presa di spuma per il tipo «Frizzante» deve avvenire solo attraverso fermentazione naturale. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65% per i tipi «Tranquillo» e «Frizzante» e al 45% per il tipo «Vendemmia tardiva». Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione definita all'art. 3. L'eventuale arricchimento per le tipologie «Tranquillo» e «Frizzante» potra' essere effettuato solo con mosto concentrato prodotto da uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo dei vigneti del vino «Moscadello di Montalcino» o con mosto concentrato rettificato. Per la tipologia «Vendemmia tardiva» e' vietato qualsiasi tipo di arricchimento.