Art. 7. I vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» possono essere immessi al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacita': litri 0,375; litri 0,500; litri 0,750; litri 1,500, litri 3,000, litri 5,000. Le bottiglie devono essere di vetro e chiuse con tappo di sughero. Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino. Sulle bottiglie contenenti il vino «Moscadello di Montalcino» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. E' vietato usare, insieme alla denominazione «Moscadello di Montalcino», qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato», «Superiore», «Vecchio», «Riserva» e similari. E' consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «Viticoltore», «Fattoria», «Tenuta», «Podere», «Cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni CE in materia. E' inoltre consentito l'uso di indicazioni toponomastiche che facciano riferimento a vigneti dai quali effettivamente provengano le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dalle norme in materia. Nella designazione e presentazione in etichetta del vino «Moscadello di Montalcino» nei tipi «Frizzante» e «Vendemmia tardiva», deve sempre figurare una delle dizioni «Frizzante» o «Vendemmia tardiva», secondo il caso che ricorre, immediatamente al di sotto della dicitura denominazione di origine controllata. Tali dizioni devono essere riportate in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Moscadello di Montalcino».