Art. 2 
 
  Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1
del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11  del  giorno
29 marzo  2010,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli
articoli 9 e 10 del citato decreto del  20  settembre  2007,  con  la
seguente integrazione: 
  «Eventuali  offerte  che  presentino  l'indicazione  di  titoli  di
scambio da  versare  in  regolamento  dei  titoli  in  emissione  non
verranno prese in considerazione». 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita'  di
cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 20 settembre 2007;
le predette operazioni d'asta sono effettuate anche  tramite  sistemi
di comunicazione telematica. 
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.