Art. 3 
 
  Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente articolo, avra' inizio il collocamento  della  ventunesima
tranche dei titoli stessi per un importo massimo  del  10  per  cento
dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla
tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il  predetto  importo
massimo verra' arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro piu' vicini,
per eccesso  o  per  difetto  a  seconda  che  le  ultime  tre  cifre
dell'importo stesso siano o non siano  superiori  a  500  euro;  tale
tranche supplementare sara' riservata agli operatori «specialisti  in
titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato  nelle  premesse,
che abbiano partecipato all'asta della ventesima tranche. 
  La  tranche   supplementare   verra'   collocata   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta relativa  alla  tranche  di  cui
all'art. 1 del presente decreto e verra' assegnata con  le  modalita'
indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 20 settembre 2007,
in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni: 
  «Eventuali  offerte  che  presentino  l'indicazione  di  titoli  di
scambio da  versare  in  regolamento  dei  titoli  in  emissione  non
verranno prese in considerazione. 
  Le  domande  presentate  nell'asta  supplementare  si   considerano
formulate  al  prezzo   di   aggiudicazione   determinato   nell'asta
ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.» 
  Gli   «specialisti»   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
15,30 del giorno 30 marzo 2010; le predette  operazioni  d'asta  sono
effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»   nel
collocamento supplementare e' pari al  rapporto  fra  il  valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste «ordinarie» dei B.T.P. Ei quindicennali, ivi compresa quella
di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a  partecipare
al collocamento supplementare. 
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.