IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,  n.  203,
come modificato  dall'art.  7-ter,  comma  4,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33; 
  Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali e le  Regioni  Campania  (16  aprile
2009) e Puglia (16 aprile 2009) che stabiliscono che  il  trattamento
di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da
un contributo connesso alla partecipazione  a  percorsi  di  politica
attiva del lavoro in misura pari al 30% del  sostegno  al  reddito  e
posto a carico del FSEPOR; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 6  agosto
2009,  relativo  alla  S.S.C.  Societa'  Sviluppo   Commerciale   srl
(CARREFOUR SSC srl), unita' di Casoria (Napoli), Capodrise (Caserta),
Bari e Cavallino (Lecce),  per  la  quale  sussistono  le  condizioni
previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale, in  deroga  alla
vigente normativa; 
  Vista la nota del 25 agosto 2009 con la quale la Regione Puglia  si
e' assunta l'impegno all'erogazione della  propria  quota  parte  del
sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori
dipendenti   dalla   S.S.C.   Societa'   Sviluppo   Commerciale   srl
(Carrefour SSC srl), in conformita' agli accordi  siglati  presso  il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 
  Vista la nota del 20 ottobre 2009 con la quale la Regione  Campania
si e' assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte  del
sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.S.C. Societa' Sviluppo Commerciale srl  (CARREFOUR
SSC srl), in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali; 
  Vista l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dalla s.s.c. Societa' Sviluppo Commerciale srl (CARREFOUR SSC srl) in
favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Casoria  (Napoli),
Capodrise (Caserta), Bari e Cavallino (Lecce), per il periodo dall'1º
agosto 2009 al 31 luglio 2010; 
  Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico  del  Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni -  previsto  dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,  n.
203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e' autorizzata  la  concessione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,   definito   nell'accordo
intervenuto presso il Ministero del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali in data 6 agosto  2009,  in  favore  di  un  numero
massimo di 269 lavoratori della S.S.C. Societa' Sviluppo  Commerciale
srl (CARREFOUR SSC srl), per le unita' di Casoria (Napoli), Capodrise
(Caserta), Bari  e  Cavallino  (Lecce),  per  i  periodi  di  seguito
indicati: 
    unita' di Casoria (Napoli) - 75 lavoratori dal 1º agosto 2009  al
31 luglio 2010; 
    unita' di Capodrise (Caserta) - 54 lavoratori dal 1º agosto  2009
al 31 luglio 2010; 
    unita' di Bari - 70 lavoratori dal 1º agosto 2009 al  25  ottobre
2009; 
    unita' di Cavallino (Lecce) - 70 lavoratori dal 1º agosto 2009 al
30 settembre 2009. 
  A valere sullo stanziamento di cui  all'art.  2,  comma  36,  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul  Fondo  per  l'Occupazione  viene
imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del  sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30%  del  sostegno  al  reddito,  a  carico  del  FSE  -  POR
regionale. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
per l'Occupazione sono disposti nel  limite  massimo  complessivo  di
euro 2.724.989,49. 
  Matricola INPS: 4961949488 
  Pagamento diretto: NO.