Art. 3 1. I quantitativi di vino a Denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a Denominazione di origine controllata «Amarone della Valpolicella», ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo1975 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto e sino alla data del 1° gennaio 2013, a partire dalla quale il vino DOCG in questione sara' immesso al consumo, trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le Ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro il 30 novembre 2012, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse. 2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Amarone della Valpolicella» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.