Art. 3 
 
  1. I quantitativi di vino a Denominazione  di  origine  controllata
e/o atti a divenire a Denominazione di origine  controllata  «Amarone
della  Valpolicella»,  ottenuti  in  conformita'  delle  disposizioni
contenute nel disciplinare di produzione approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  1°  marzo1975  e  successive  modifiche,
provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che a decorrere  dalla
data di entrata in vigore del disciplinare di produzione  annesso  al
presente decreto e sino alla data del  1°  gennaio  2013,  a  partire
dalla quale il vino DOCG  in  questione  sara'  immesso  al  consumo,
trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase  di
elaborazione, possono essere  commercializzati  fino  ad  esaurimento
delle scorte con la D.O.C., a condizione  che  le  Ditte  produttrici
interessate comunichino al soggetto autorizzato  al  controllo  sulla
produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica
vigente normativa, entro il  30  novembre  2012,  i  quantitativi  di
prodotto giacenti presso le stesse. 
  2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione  di  origine  controllata  e
garantita «Amarone della Valpolicella» e' tenuto, a norma  di  legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.