IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
              IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.  40,
che prevede l'istituzione di un fondo per il sostegno  della  domanda
finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica,  ecocompatibilita'
e di miglioramento della sicurezza sul lavoro; 
  Ritenuto di dover definire le modalita' di erogazione delle risorse
del fondo  di  cui  alla  medesima  disposizione  in  relazione  alle
esigenze specifiche di sostegno alla domanda finalizzata ad obiettivi
di  efficienza  energetica  ed   informatica,   ecocompatibilita'   e
sicurezza sul lavoro, in un disegno  di  interventi  per  la  ripresa
produttiva, secondo importi congruenti con gli obiettivi ed i  limiti
delle risorse disponibili; 
  Ritenuta l'esigenza, al fine di assicurare un'attuazione rapida  ed
efficace dell'intervento agevolativo, di corrispondere  i  contributi
per il sostegno della domanda per obiettivi di efficienza  energetica
ed informatica, ecocompatibilita' e sicurezza sul lavoro, sotto forma
di una riduzione, di pari importo, del prezzo  di  vendita  praticato
dal  cedente  all'atto  dell'acquisto  dei  beni   rientranti   nelle
categorie  interessate,  con  diritto  al  rimborso  della  riduzione
medesima; 
  Ritenuto  di  avvalersi  di   organismi   esterni   alla   pubblica
amministrazione,  anche  in  relazione   a   rapporti   convenzionali
eventualmente gia' in corso con lo Stato italiano  ovvero  con  nuove
convenzioni in relazione alla esperienza tecnologica  ed  informatica
da  assicurare  nell'attivita'  richiesta  per  le  specificita'  del
servizio  a  fronte  delle  esigenze  di  diffusa  operativita'   sul
territorio, nonche' alla disponibilita' di  tecnologie  e  mezzi  per
conseguire in maniera ottimale e con immediata operativita' lo  scopo
prefissato  dal  legislatore  secondo  le  modalita'  stabilite   dal
presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Finalizzazioni del fondo 
 
  1.  Le  risorse  del  fondo  di  cui  all'art.  4,  comma  1,   del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, di  seguito  denominato  «fondo»,
sono erogate  mediante  contributi  finalizzati  agli  interventi  di
seguito indicati, nei limiti massimi complessivi di spesa stabiliti: 
    60 milioni di euro per  i  contributi  per  la  sostituzione  dei
mobili per cucina in uso con cucine componibili  ed  elettrodomestici
da incasso ad alta efficienza, nel rispetto  dei  requisiti  e  delle
modalita' di cui all'art. 2 comma 1, lettera a); 
    50 milioni di euro  per  i  contributi  per  la  sostituzione  di
lavastoviglie, forni  elettrici,  piani  cottura,  cucine  di  libera
installazione,  cappe,  scaldacqua  elettrici,  in   conformita'   ai
requisiti  ed   alle   modalita'   di   cui   all'art. 2   comma   1,
rispettivamente dalla lettera b) alla lettera g); 
    12 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di  motocicli,
nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui all'art. 2  comma
1, lettera h); 
    20 milioni di euro per i contributi per la sostituzione di motori
fuoribordo e per l'acquisto di stampi per la  laminazione  sottovuoto
degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale, in  conformita'
ai  requisiti  ed  alle  modalita'  di  cui   all'art. 2   comma   1,
rispettivamente dalla lettera i) alla lettera j); 
    8 milioni di euro per i contributi per  l'acquisto  di  rimorchi,
nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui all'art. 2  comma
1, la lettera k); 
    20 milioni di euro per i contributi per  l'acquisto  di  macchine
agricole e movimento  terra,  nel  rispetto  dei  requisiti  e  delle
modalita' di cui all'art. 2 comma 1, la lettera l); 
    40 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di gru a torre
per l'edilizia, nel rispetto dei requisiti e delle modalita'  di  cui
all'art. 2 comma 1, lettera m); 
    10  milioni  di  euro  per  i   contributi   per   l'acquisto   e
l'installazione di variatori di velocita' (inverter), per  l'acquisto
di motori ad alta efficienza (IE2), per  l'acquisto  di  UPS  (gruppi
statici di continuita')  ad  alta  efficienza  e  per  l'acquisto  di
batterie di condensatori  che  contribuiscano  alla  riduzione  delle
perdite di energia elettrica sulle reti media e  bassa  tensione,  in
conformita' ai requisiti ed alle modalita' di cui all'art. 2 comma 1,
rispettivamente dalla lettera n) alla lettera q); 
    20 milioni di euro per i contributi per una nuova attivazione  di
banda larga, nel rispetto dei requisiti  e  delle  modalita'  di  cui
all'art. 2 comma 1, lettera r); 
    60 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di immobili ad
alta efficienza  energetica,  nel  rispetto  dei  requisiti  e  delle
modalita' di cui all'art. 2 comma 1, lettera s), ed all'art. 3. 
  2. Con decreti  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  possono
disporsi anche variazioni compensative dei limiti di cui al  predetto
comma 1 in relazione alle disponibilita' di risorse per effetto degli
andamenti delle erogazioni.