Art. 2 
 
 
                         Contributi unitari 
 
  1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1 e fatto salvo  quanto
specificamente previsto per i contributi all'acquirente  di  immobili
ad alta efficienza energetica dall'art. 3, le risorse del fondo  sono
erogate mediante contributi, nelle percentuali di  costo  di  seguito
indicate, sotto forma di riduzione del prezzo  di  vendita  praticato
dal cedente all'atto dell'acquisto dei seguenti beni,  al  netto  dei
costi di gestione: 
    a) per  il  10%  del  costo  e  nel  limite  massimo  di  singolo
contributo pari a 1000 euro,  per  la  sostituzione  dei  mobili  per
cucina in uso con nuove cucine  componibili  ed  elettrodomestici  da
incasso ad alta efficienza aventi le seguenti caratteristiche: 
      a.1) i nuovi mobili per cucina siano accompagnati dalla «scheda
prodotto» secondo quanto previsto dalla legge n. 126, del  10  aprile
1991 e decreto ministeriale 101 dell'8 febbraio 1997 e circolare  del
3 agosto 2004, n.  1  del  Ministero  delle  attivita'  produttive  -
«indicazioni per la compilazione  e  la  distribuzione  della  scheda
identificativa dei prodotti in legno e del settore  legno  -  arredo»
Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2005; 
      a.2) i nuovi mobili per cucina rispettino quanto stabilito  dal
decreto del Ministero del  lavoro  della  salute  e  delle  politiche
sociali del 10 ottobre 2008  -  «disposizioni  atte  a  regolamentare
l'emissione di  aldeide  formica  da  pannelli  a  base  di  legno  e
manufatti con essi realizzati in ambienti  di  vita  e  soggiorno»  -
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2008; 
      a.3) la nuova cucina componibile sia corredata  di  almeno  due
dei seguenti elettrodomestici di classe energetica ad alta efficienza
e piu' specificamente: frigorifero/congelatore in classe  A+  e  A++,
forno in  classe  A,  piano  di  cottura  a  gas  (se  inserito)  con
dispositivo di sorveglianza fiamma, lavastoviglie (se  inserita)  non
inferiore alla  classe  A/A/A  (A  di  efficienza  energetica,  A  di
efficienza di lavaggio, A di efficienza di asciugatura); 
      a.4) la nuova cucina componibile sia gia'  predisposta  per  la
raccolta differenziata con la dotazione di contenitori appositi; 
      a.5)  il  produttore  attesti  tramite   autocertificazione   o
dichiarazione l'ottemperanza dei requisiti  di  cui  ai  punti  a.1),
a.2), a.3) ed a.4); 
      a.6) il venditore  dichiari,  tramite  autocertificazione,  che
l'acquisto e' avvenuto in sostituzione di una cucina in uso; 
      a.7) per gli elettrodomestici che non rientrassero nelle classi
energetiche  ad  alta  efficienza  specificate  al  punto  a.3),   il
rispettivo prezzo di acquisto non concorre a  formare  il  valore  in
base al quale viene calcolato il contributo; 
    b) per  il  20%  del  costo  e  nel  limite  massimo  di  singolo
contributo pari a 130 euro, per la sostituzione di lavastoviglie  con
analoghi apparecchi di  classe  energetica,  capacita'  di  lavaggio,
efficienza di asciugatura non inferiore alla classe A (A/A/A); 
    c) per  il  20%  del  costo  e  nel  limite  massimo  di  singolo
contributo pari a 80 euro, per la sostituzione di forni elettrici con
analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore alla classe A; 
    d) per  il  20%  del  costo  e  nel  limite  massimo  di  singolo
contributo pari a 80 euro, per la sostituzione di piani  cottura  con
analoghi apparecchi dotati di dispositivo di sorveglianza  di  fiamma
(FSD); 
    e) per  il  20%  del  costo  e  nel  limite  massimo  di  singolo
contributo pari a 100 euro, per la sostituzione di cucine  di  libera
installazione con analoghe cucine di libera installazione  dotate  di
forno elettrico di classe A e piano  cottura  dotato  di  valvola  di
sicurezza gas (FSD); 
    f) per  il  20%  del  costo  e  nel  limite  massimo  di  singolo
contributo pari a 500 euro, per la sostituzione di cappe con analoghe
cappe climatizzate; 
    g) per  il  20%  del  costo  e  nel  limite  massimo  di  singolo
contributo pari  a  400  euro,  per  la  sostituzione  di  scaldacqua
elettrici con installazione di pompe di calore ad alta efficienza con
COP ≥ 2,5 secondo la norma EN 255-3 dedicate alla sola produzione  di
acqua calda sanitaria; 
    h) per  il  10%  del  costo  e  nel  limite  massimo  di  singolo
contributo pari a 750 euro, per l'acquisto di un motociclo fino a 400
cc di cilindrata ovvero con potenza non superiore a 70  kW  nuovo  di
categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o  di
un  ciclomotore  di  categoria  «euro  0»  o  «euro  1»,   realizzata
attraverso la demolizione con le  modalita'  indicate  al  comma  233
dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  nel  caso  di
acquisto di motocicli, dotati di alimentazione  elettrica,  doppia  o
esclusiva, l'incentivo e' del 20% sino a un massimo di 1500€; 
    i) per  il  20%  del  costo  e  nel  limite  massimo  di  singolo
contributo pari a 1000 euro, per la sostituzione di motori fuoribordo
di vecchia generazione con motori a basso impatto ambientale conformi
alla direttiva 2003/44/CE fino alla potenza di 75kW compresa; 
    j) per il 50% del prezzo di acquisto e  sino  ad  un  massimo  di
200.000 euro per azienda, per l'acquisto di stampi per la laminazione
sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale; 
    k) contributo pari a  1500  euro,  per  l'acquisto  di  un  nuovo
rimorchio  a  timone  o  ad  assi  centrali,  categoria  O4  di   cui
all'allegato II  della  direttiva  quadro  2007/46/CE  e  contestuale
radiazione di un rimorchio con piu' di 15 anni di eta', non dotato di
dispositivo di frenata «ABS», a condizione che il nuovo rimorchio sia
dotato di dispositivo di frenata «ABS»; il contributo e' aumentato ad
euro 2000 se il nuovo rimorchio e' dotato, in aggiunta al dispositivo
di  frenata  «ABS»,  di  sistemi  di  controllo   elettronico   della
stabilita'; contributo pari a 3000 euro, per l'acquisto di  un  nuovo
semirimorchio di categoria O4 di cui all'allegato II della  direttiva
quadro 2007/46/CE e contestuale radiazione di  un  semirimorchio  con
piu' di 15 anni di eta', non dotato di dispositivo di frenata  «ABS»,
a condizione che il nuovo semirimorchio sia dotato di dispositivo  di
frenata «ABS»; il contributo e' aumentato ad euro 4000  se  il  nuovo
semirimorchio e' dotato, in aggiunta al dispositivo di frenata «ABS»,
di sistemi di controllo elettronico della stabilita'; 
    l) per  il  10%  del  costo  di  listino,  a  condizione  che  il
concessionario o il venditore pratichi uno sconto di pari misura  sul
prezzo di listino, per l' acquisto di macchine agricole  e  movimento
terra,  comprese  quelle  operatrici,  a  motore   rispondenti   alla
categoria «Fase IIIA», di cui agli  articoli  57  e  58  del  decreto
legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  e  successive  modificazioni:
attrezzature agricole portate, semiportate,  attrezzature  fisse,  in
sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di
fabbricazione anteriore al 31 dicembre 1999 della stessa categoria di
quelle sostituite; le macchine dovranno essere  esclusivamente  della
stessa tipologia e con potenza non superiore  del  50%  all'originale
rottamato; entro quindici giorni dalla data  di  consegna  del  nuovo
macchinario, il destinatario del contributo ha l'obbligo di  demolire
il macchinario sostituito e  di  provvedere  alla  sua  cancellazione
legale per demolizione, fornendo idoneo certificato  di  rottamazione
al concessionario o venditore che avra' cura  di  trasmetterne  copia
all'ente erogatore, a pena di decadenza dal contributo; nel  caso  in
cui le  macchine  o  attrezzature  non  siano  iscritte  in  pubblici
registri fa fede la documentazione fiscale del mezzo rottamato o,  in
mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio  a  cura  del
beneficiario del contributo, attestanti l'avvenuta demolizione; 
    m) per  il  20%  del  costo  e  nel  limite  massimo  di  singolo
contributo pari a 30.000 euro, per l'acquisto  di  gru  a  torre  per
l'edilizia,   previa   rottamazione,   documentata   attraverso    il
certificato di rottamazione, di gru a torre per l'edilizia  messe  in
esercizio anteriormente al 1° gennaio 1985; 
    n) per  il  20%  del  costo  e  nel  limite  massimo  di  singolo
contributo pari a  40  euro,  per  l'acquisto  e  l'installazione  di
variatori di velocita' (inverter) su impianti con  potenza  elettrica
compresa tra 0,75 e 7,5 kW; 
    o) per  il  20%  del  costo  e  nel  limite  massimo  di  singolo
contributo  pari  a  50  euro,  per  l'acquisto  di  motori  ad  alta
efficienza (IE2) di potenza compresa tra 1 e 5 kw; 
    p) per  il  20%  del  costo  e  nel  limite  massimo  di  singolo
contributo pari a 100 euro, per l'acquisto di UPS (gruppi statici  di
continuita') ad alta efficienza di potenza fino a 10 kVA; 
    q) per  il  20%  del  costo  e  nel  limite  massimo  di  singolo
contributo  pari  a  200  euro,  per  l'acquisto   di   batterie   di
condensatori che  contribuiscano  alla  riduzione  delle  perdite  di
energia elettrica sulle reti media e bassa tensione; 
    r) contributo di 50 euro a favore di  persone  fisiche  con  eta'
compresa tra diciotto e trenta anni  per  una  nuova  attivazione  di
banda larga; 
    s) contributo pari a 83 euro per  metro  quadrato  di  superficie
utile e nel limite massimo di 5000 euro, per l'acquisto  di  immobili
di nuova costruzione,  come  prima  abitazione  della  famiglia,  con
fabbisogno di energia primaria migliore almeno del  30%  rispetto  ai
valori di cui all'allegato C, n. 1, della  Tabella  1.3  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e  successive  modificazioni,  e
contributo pari a 116 euro per metro quadrato di superficie  utile  e
nel limite massimo di 7000  euro,  per  l'acquisto  di  immobile  con
fabbisogno di energia primaria migliore almeno del  50%  rispetto  ai
valori di cui all'allegato C, n. 1, della  Tabella  1.3  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e  successive  modificazioni;  il
raggiungimento delle prestazioni energetiche  di  cui  al  precedente
comma deve essere certificato sulla base delle procedure fissate  dal
decreto  legislativo  19  agosto   2005,   n.   192,   e   successive
modificazioni, da un soggetto accreditato. 
  2. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti  per  operazioni
di vendita stipulate non anteriormente alla data di pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale del presente decreto e comunque non  oltre  il  31
dicembre 2010. 
  3. Per i beni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f),  g),  h),
i), k), l), m),  del  comma  1,  il  contributo  e'  corrisposto  per
operazioni di vendita in sostituzione  di  corrispondenti  beni,  con
documentazione a carico  del  venditore  sulla  relativa  dismissione
secondo le vigenti disposizioni. 
  4. I contributi di cui  al  presente  articolo  sono  concessi  nel
rispetto di quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1998/2006 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di
importanza minore «de minimis» (in Gazzetta Ufficiale  L.379  del  28
dicembre 2006). 
  5. I contributi previsti dal presente decreto non  sono  cumulabili
con  altri  benefici  previsti  sul  medesimo  bene   dalle   vigenti
disposizioni, fatta eccezione per le agevolazioni di cui al comma  1,
lettera s).