Art. 4 
 
 
                 Modalita' di gestione delle risorse 
 
  1. Per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 2 e  per  quanto
previsto dall'art. 3, il Ministero dello sviluppo economico,  sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili  finanziari,
si avvale della collaborazione di  organismi  esterni  alla  pubblica
amministrazione, dotati di esperienza tecnologica ed informatica tale
da assicurare per le specificita' del servizio richiesto una  diffusa
operativita' sul territorio, mediante  strumenti  convenzionali,  non
esclusi quelli eventualmente gia' in atto con lo Stato italiano,  con
i quali sono regolati i reciproci rapporti nell'ambito della gestione
dei contributi e le relative modalita' attuative. 
  2. I  fondi  necessari  per  l'erogazione  dei  contributi  vengono
trasferiti  da  parte  del   Ministero   dello   sviluppo   economico
all'organismo  di  cui  al  comma  1  in  relazione  alla   effettiva
erogazione dei contributi per le agevolazioni regolate  dal  presente
decreto. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica su apposito  sito
Internet una pagina informativa, contenente l'aggiornamento periodico
sulle disponibilita' residue e con l'avviso di esaurimento del fondo.