Art. 4 Modalita' di gestione delle risorse 1. Per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 2 e per quanto previsto dall'art. 3, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, si avvale della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, dotati di esperienza tecnologica ed informatica tale da assicurare per le specificita' del servizio richiesto una diffusa operativita' sul territorio, mediante strumenti convenzionali, non esclusi quelli eventualmente gia' in atto con lo Stato italiano, con i quali sono regolati i reciproci rapporti nell'ambito della gestione dei contributi e le relative modalita' attuative. 2. I fondi necessari per l'erogazione dei contributi vengono trasferiti da parte del Ministero dello sviluppo economico all'organismo di cui al comma 1 in relazione alla effettiva erogazione dei contributi per le agevolazioni regolate dal presente decreto. 3. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica su apposito sito Internet una pagina informativa, contenente l'aggiornamento periodico sulle disponibilita' residue e con l'avviso di esaurimento del fondo.