IL RETTORE Vista la legge n. 168/1989, in particolare l'art. 6; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi Roma Tre, in particolare gli articoli 15 e 38; Visto il regolamento generale d'Ateneo e relativi allegati; Visto il regolamento generale per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo; Viste le delibere del C.d.A. del 23 febbraio 2010 del S.A. del 24 febbraio 2010 relative all'approvazione della nuova formulazione dell'art. 15, comma 3 dello statuto di Ateneo; In assenza di rilievi sui suddetti emendamenti da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, come da nota MIUR invitata all'Ateneo il 15 marzo 2010; Sentito il direttore amministrativo; Decreta: Art. 1 L'art. 15, comma 3 dello statuto di Ateneo, e' modificato nella nuova formulazione come di seguito riportata: «Il Consiglio degli studenti e' formato dai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato accademico, dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione, dai rappresentanti degli studenti eletti nell'organo collegiale di gestione dell'Ente regionale per il diritto allo studio di riferimento dell'Ateneo, da una rappresentanza degli studenti eletti nei Consigli di facolta', pari a due studenti per ciascuna facolta', da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e da venti rappresentanti degli studenti eletti dal corpo studentesco nel suo complesso. Per tutte le rappresentanze previste, le modalita' di designazione o di elezione, le incompatibilita' e lo svolgimento delle procedure elettorali sono oggetto di disciplina dell'apposito regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi dell'Universita' Roma Tre. La durata del mandato elettorale del Consiglio degli studenti e' di due anni accademici. Il Consiglio degli studenti elegge nel proprio seno un Presidente.».