Art. 2 
 
  1. La quota di competenza regionale di cui  all'art.  1,  comma  2,
quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza,
e' assegnata alle singole regioni sulla  base  degli  stessi  criteri
dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  29
dicembre 2008, n. 3728. 
  2. La quota di competenza regionale di cui  all'art.  1,  comma  3,
quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza,
e' assegnata alle singole regioni  e  Province  autonome  sulla  base
degli stessi criteri dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei
Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728. 
  3. Ai fini dell'utilizzo di tali quote, ciascuna regione predispone
e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro 60  giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente  ordinanza,  un  piano  degli  interventi  di
adeguamento o di nuova edificazione, di cui all'art. 1, comma 4,  che
intende  realizzare,  con  indicazione  di:   priorita'   attribuita,
regione, comune, provincia, classificazione attuale,  classificazione
nel 1984, denominazione della scuola, indirizzo, anno di costruzione,
volume, tipo di  intervento  secondo  art.  1,  comma  4,  indice  di
rischio, costo convenzionale a metro cubo, determinato sulla base dei
criteri indicati nell'allegato 2  all'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  del  29  dicembre  2008,  n.  3728,   costo
convenzionale totale, percentuale di finanziamento statale richiesto,
finanziamento  statale   richiesto,   ente   beneficiario,   soggetto
attuatore,  eventuale  documentazione  di  supporto  alla  richiesta,
parere favorevole del direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Le
Regioni oggetto di riassegnazione presenteranno due  piani  separati,
rispettivamente a valere sulle quote di cui ai commi 2 e 3  dell'art.
1 della presente ordinanza. 
  4. Nell'ambito dei piani di  intervento  di  cui  al  comma  3,  le
regioni indicano  ulteriori  interventi,  anche  eccedenti  la  quota
assegnata, al fine di consentire l'utilizzo  di  risorse  finanziarie
aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili,  di  cui
al comma 5 del presente articolo. 
  5. Qualora i piani di intervento di cui al comma 3  non  pervengano
entro i termini ivi indicati, il Dipartimento della protezione civile
provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre regioni  che  abbiano
rispettato le prescritte scadenze, fatta salva l'ipotesi in cui entro
la scadenza dei predetti termini, la regione interessata definisca un
apposito programma d'intesa  con  il  Dipartimento  della  protezione
civile.