Art. 2 1. La quota di competenza regionale di cui all'art. 1, comma 2, quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza, e' assegnata alle singole regioni sulla base degli stessi criteri dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728. 2. La quota di competenza regionale di cui all'art. 1, comma 3, quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza, e' assegnata alle singole regioni e Province autonome sulla base degli stessi criteri dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728. 3. Ai fini dell'utilizzo di tali quote, ciascuna regione predispone e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza, un piano degli interventi di adeguamento o di nuova edificazione, di cui all'art. 1, comma 4, che intende realizzare, con indicazione di: priorita' attribuita, regione, comune, provincia, classificazione attuale, classificazione nel 1984, denominazione della scuola, indirizzo, anno di costruzione, volume, tipo di intervento secondo art. 1, comma 4, indice di rischio, costo convenzionale a metro cubo, determinato sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, costo convenzionale totale, percentuale di finanziamento statale richiesto, finanziamento statale richiesto, ente beneficiario, soggetto attuatore, eventuale documentazione di supporto alla richiesta, parere favorevole del direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Le Regioni oggetto di riassegnazione presenteranno due piani separati, rispettivamente a valere sulle quote di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 della presente ordinanza. 4. Nell'ambito dei piani di intervento di cui al comma 3, le regioni indicano ulteriori interventi, anche eccedenti la quota assegnata, al fine di consentire l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili, di cui al comma 5 del presente articolo. 5. Qualora i piani di intervento di cui al comma 3 non pervengano entro i termini ivi indicati, il Dipartimento della protezione civile provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre regioni che abbiano rispettato le prescritte scadenze, fatta salva l'ipotesi in cui entro la scadenza dei predetti termini, la regione interessata definisca un apposito programma d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.