Art. 3 
 
  1. Le risorse da destinare a ciascun  intervento  sono  determinate
secondo quanto riportato  all'art.  3,  comma  1  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio del  29  dicembre  2009,  n.  3728,  con  la
precisazione  che  per  interventi  di  tipo  c)  la  percentuale  di
finanziamento statale  e'  determinata  mediante  l'applicazione  dei
medesimi parametri di valutazione individuati per gli  interventi  di
tipo a) o b), a seconda che l'edificio da demolire e ricostruire  sia
stato, o meno, oggetto di verifica sismica. 
  2. I fondi  sono  erogati  nel  rispetto  delle  procedure  di  cui
all'art. 3, commi  da  2  a  10  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio del 29 dicembre 2009, n. 3728, e all'art.  4  della  stessa
ordinanza,  con  l'avvertenza  che  ci  si  riferisce  alla  data  di
pubblicazione della presente  ordinanza  ed  alla  pubblicazione  dei
decreti di individuazione degli  interventi  relativi  alla  presente
ordinanza. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 marzo 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi