Art. 3 1. Le risorse da destinare a ciascun intervento sono determinate secondo quanto riportato all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio del 29 dicembre 2009, n. 3728, con la precisazione che per interventi di tipo c) la percentuale di finanziamento statale e' determinata mediante l'applicazione dei medesimi parametri di valutazione individuati per gli interventi di tipo a) o b), a seconda che l'edificio da demolire e ricostruire sia stato, o meno, oggetto di verifica sismica. 2. I fondi sono erogati nel rispetto delle procedure di cui all'art. 3, commi da 2 a 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio del 29 dicembre 2009, n. 3728, e all'art. 4 della stessa ordinanza, con l'avvertenza che ci si riferisce alla data di pubblicazione della presente ordinanza ed alla pubblicazione dei decreti di individuazione degli interventi relativi alla presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 2010 Il Presidente: Berlusconi