Art. 3 
 
  1. Nell'allegato 1, che fa parte integrante del  presente  decreto,
sono  individuate  le  tipologie  colturali  delle  specie   vegetali
indicate all'art. 1, punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate. 
  2. La copertura assicurativa potra' comprendere singole  avversita'
atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari e  epizoozie,  elencati
all'art. 1, attraverso la  stipula  di  polizze  monorischio,  oppure
potra' comprendere due o piu' eventi dannosi, attraverso  la  stipula
di polizze pluririschio. 
  3. Le polizze  multirischio  sulle  rese  coprono  l'insieme  delle
avversita' elencate all'art. 1, punto 1.2. Con le stesse polizze  che
assicurano le avversita' atmosferiche  possono  essere  assicurati  i
danni da fitopatie e attacchi parassitari sulle  stesse  colture,  ai
sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto  legislativo  n.  102/2004  e
successive modifiche. 
  4. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con  polizze
pluririschio in  cui  sono  comprese  tutte  le  avversita'  elencate
all'art. 1, punto 1.4. 
  5. I costi di smaltimento delle carcasse dovranno riguardare  tutte
le morti da epizoozie, elencate all'art. 1, punto 1.7, sempre che non
risarciti da  altri  interventi  comunitari  o  nazionali  e  possono
comprendere anche le morti dovute ad altre cause. 
  6.  La  copertura  assicurativa  e'  riferita  all'anno  solare   o
all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento. 
  7. Per la copertura di ciascuna tipologia  di  rischio  di  cui  al
punto 2 (avversita' atmosferiche,  fitopatie,  attacchi  parassitari,
epizoozie), non e' consentita la  stipula  di  piu'  polizze  per  la
medesima coltura o allevamento. 
  8. I valori assicurabili delle produzioni  vegetali  devono  essere
contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai  sensi
del Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione,  del  16  dicembre
2006, art. 11, comma 2, lettera b).