Art. 3 1. Nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, sono individuate le tipologie colturali delle specie vegetali indicate all'art. 1, punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate. 2. La copertura assicurativa potra' comprendere singole avversita' atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari e epizoozie, elencati all'art. 1, attraverso la stipula di polizze monorischio, oppure potra' comprendere due o piu' eventi dannosi, attraverso la stipula di polizze pluririschio. 3. Le polizze multirischio sulle rese coprono l'insieme delle avversita' elencate all'art. 1, punto 1.2. Con le stesse polizze che assicurano le avversita' atmosferiche possono essere assicurati i danni da fitopatie e attacchi parassitari sulle stesse colture, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche. 4. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze pluririschio in cui sono comprese tutte le avversita' elencate all'art. 1, punto 1.4. 5. I costi di smaltimento delle carcasse dovranno riguardare tutte le morti da epizoozie, elencate all'art. 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause. 6. La copertura assicurativa e' riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento. 7. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui al punto 2 (avversita' atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari, epizoozie), non e' consentita la stipula di piu' polizze per la medesima coltura o allevamento. 8. I valori assicurabili delle produzioni vegetali devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 16 dicembre 2006, art. 11, comma 2, lettera b).