Art. 4 1. Nel contratto assicurativo deve essere, tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia. 2. Nel contratto assicurativo gli appezzamenti delle singole colture e le strutture devono essere individuati catastalmente e devono trovare rispondenza con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999. 3. Gli allevamenti assicurati devono trovare rispondenza nell'anagrafe zootecnica e nel fascicolo aziendale ove previsti, e in mancanza di essi dovranno essere riscontrabili in altri documenti ufficiali previsti.