Art. 4 
 
  1. Nel contratto assicurativo deve essere, tra  l'altro  riportato,
per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa
applicata,  l'importo  del  premio,  la  soglia  di  danno   e/o   la
franchigia. 
  2.  Nel  contratto  assicurativo  gli  appezzamenti  delle  singole
colture e le strutture  devono  essere  individuati  catastalmente  e
devono trovare rispondenza  con  il  piano  colturale  del  fascicolo
aziendale, di cui all'art. 2, comma 1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 503/1999. 
  3.  Gli   allevamenti   assicurati   devono   trovare   rispondenza
nell'anagrafe zootecnica e nel fascicolo aziendale ove previsti, e in
mancanza di essi dovranno essere  riscontrabili  in  altri  documenti
ufficiali previsti.