Art. 5 1. Per la determinazione della spesa premi ammissibile a contributo statale si applicano i parametri contributivi calcolati dall'ISMEA, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 2 al presente decreto. 2. Nell'allegato n. 3 al presente decreto, sono stabilite le definizioni delle avversita' atmosferiche a garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata. 3. La misura del contributo e' determinata a consuntivo e, tenuto conto delle disponibilita' di bilancio, sara' contenuta nei limiti contributivi previsti dalla normativa a cui si riferiscono le singole polizze assicurative, quali il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l'art. 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009 e il Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche. L'aiuto per le polizze di cui all'art. 11, del decreto 29 luglio 2009, puo' essere integrato con fondi nazionali fino alla concorrenza del limite contributivo previsto dall'art. 12, comma 2, punto a), del Regolamento (CE) n. 1857/2006, del Consiglio del 15 dicembre 2006. 4. In presenza di offerte di mercato insufficienti a coprire la domanda assicurativa delle produzioni vegetali, su richiesta della Regione interessata, sono modificate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le previsioni assicurative contenute all'art. 1, per consentire l'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2009 Il Ministro: Zaia Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 114