Art. 5 
 
  1. Per la determinazione della spesa premi ammissibile a contributo
statale si applicano i parametri contributivi  calcolati  dall'ISMEA,
secondo le  specifiche  tecniche  riportate  nell'allegato  n.  2  al
presente decreto. 
  2. Nell'allegato n.  3  al  presente  decreto,  sono  stabilite  le
definizioni delle avversita' atmosferiche a garanzie ammissibili alla
copertura assicurativa agevolata. 
  3. La misura del contributo e' determinata a consuntivo  e,  tenuto
conto delle disponibilita' di bilancio, sara'  contenuta  nei  limiti
contributivi previsti dalla normativa a cui si riferiscono le singole
polizze assicurative, quali il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.
102, l'art. 11 del decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali del 29 luglio 2009 e il  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007 e successive modifiche.  L'aiuto  per  le  polizze  di  cui
all'art. 11, del decreto 29 luglio 2009, puo'  essere  integrato  con
fondi  nazionali  fino  alla  concorrenza  del  limite   contributivo
previsto dall'art. 12, comma 2, punto a),  del  Regolamento  (CE)  n.
1857/2006, del Consiglio del 15 dicembre 2006. 
  4. In presenza di offerte di mercato  insufficienti  a  coprire  la
domanda assicurativa delle produzioni vegetali,  su  richiesta  della
Regione interessata, sono modificate con decreto del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, le previsioni assicurative
contenute all'art. 1, per consentire l'attivazione  degli  interventi
compensativi ex post del Fondo di solidarieta' nazionale, di  cui  al
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 22 dicembre 2009 
 
                                                    Il Ministro: Zaia 
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2010 
Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 1, foglio n. 114