Art. 3 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. A decorrere da un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, non sara' piu' possibile concedere l'omologazione o
procedere  all'accertamento   dei   requisiti   di   idoneita'   alla
circolazione  di  nuovi  tipi  di  scuolabus,   qualora   non   siano
soddisfatte le prescrizioni recate dall'art. 2-bis  del  decreto  del
Ministro per i trasporti 18 aprile 1977, e  successive  modificazioni
ed integrazioni, come modificato dal presente decreto. 
  2. A decorrere da due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, non  sara'  piu'  possibile  procedere  alla  prima
immatricolazione  di  scuolabus,  che   non   siano   conformi   alle
prescrizioni recate dall'articolo 2-bis del decreto del Ministro  per
i  trasporti  18  aprile  1977,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, come modificato dal presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° aprile 2010 
 
                                                Il Ministro: Matteoli