Art. 3 Disposizioni transitorie e finali 1. A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non sara' piu' possibile concedere l'omologazione o procedere all'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione di nuovi tipi di scuolabus, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni recate dall'art. 2-bis del decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal presente decreto. 2. A decorrere da due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non sara' piu' possibile procedere alla prima immatricolazione di scuolabus, che non siano conformi alle prescrizioni recate dall'articolo 2-bis del decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° aprile 2010 Il Ministro: Matteoli