Art. 3 
 
  L'organismo autorizzato «Agroqualita' SpA» non puo'  modificare  la
denominazione  sociale,  il  proprio  statuto,  i  propri  organi  di
rappresentanza,  il  proprio  sistema  qualita',  le   modalita'   di
controllo e il sistema tariffario cosi'  come  depositati  presso  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  senza  il
preventivo assenso di detta autorita'. 
  L'organismo autorizzato «Agroqualita' SpA» e' tenuto a comunicare e
sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione  concernente
il personale ispettivo indicato nella documentazione  presentata,  la
composizione  del  Comitato  di  certificazione  o  della   struttura
equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di
attivita'  che  risultano   oggettivamente   incompatibili   con   il
mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 
  Il mancato adempimento delle  prescrizioni  del  presente  articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.