Art. 4 
 
  L'organismo  autorizzato  «Agroqualita'  SpA»   ha   l'obbligo   di
comunicare l'elenco dei soggetti interessati  alla  produzione  della
«Pizza Napoletana» STG che hanno presentato  istanza  di  iscrizione,
entro dieci giorni dalla data della loro immissione  nel  sistema  di
controllo,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti  agro-alimentari  e  alla/e
regione/i e alla/e provincia/e autonoma/e nel cui ambito territoriale
ha  sede  l'azienda  di  produzione  della  specialita'  tradizionale
garantita controllata. 
  L'organismo   autorizzato   «Agroqualita'   SpA»    comunica    con
immediatezza, e comunque con termine non superiore  a  trenta  giorni
lavorativi,  le  attestazioni  di  conformita'   all'utilizzo   della
specialita' tradizionale garantita «Pizza Napoletana» anche  mediante
immissione nel sistema  informatico  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate  e  degli
aventi diritto.