Art. 7 
 
  L'autorizzazione di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  anni  tre  a
decorrere  dalla  data  del  presente   decreto,   fatte   salve   le
disposizioni previste all'art. 2 ed e' rinnovabile. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 aprile 2010 
 
                                      Il direttore generale: La Torre