IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  79,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  2004,   n.   139,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi  dighe  e  di
edifici istituzionali»; 
  Visto, in particolare, l'art.  2  del  predetto  decreto-legge  che
dispone che  alla  definizione  degli  interventi  per  la  messa  in
sicurezza sulle grandi  dighe  si  provvede,  laddove  sussistano  le
condizioni per la dichiarazione dello stato  di  emergenza,  mediante
l'adozione di ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27
febbraio  2004  recante  «Indirizzi   operativi   per   la   gestione
organizzativa e funzionale del sistema di  allertamento  nazionale  e
regionale per il  rischio  idrogeologico  ed  idraulico  ai  fini  di
protezione civile»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  18
novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato  di  emergenza  in
relazione alla messa in sicurezza  delle  grandi  dighe  di  Figoi  e
Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La
Para  e  Rio  Grande  (Umbria);  Molinaccio   (Marche);   Muraglione,
Montestigliano  e  Fosso  Bellaria  (Toscana);   Pasquasia   e   Cuba
(Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  18
febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato  di
emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  19
gennaio 2006, di proroga  dello  stato  di  emergenza  in  precedenza
richiamato, fino al 31 dicembre 2006; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  19
gennaio 2007, di proroga  dello  stato  di  emergenza  in  precedenza
richiamato, fino al 31 dicembre 2007; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3418/2005, n. 3437/2005, n. 3438/2005, n. 3461/2005, n. 3485/2005. n.
3527/2006, e n. 3578/2007 per la messa in sicurezza di  grandi  dighe
fuori esercizio delle regioni  Piemonte,  Sicilia,  Liguria,  Marche,
Lazio, Toscana, Basilicata, Umbria e Calabria; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  14
febbraio 2008 e del 22 aprile 2008, di ulteriore proroga degli  stati
di emergenza in argomento, fino al 31 dicembre 2008; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736
del 30 gennaio 2009 recante  «Interventi  urgenti  per  la  messa  in
sicurezza  delle  grandi  dighe  ed  altre  disposizioni  urgenti  in
materia»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  18
dicembre 2008 con il quale e' stato prorogato, fino  al  31  dicembre
2009, lo stato di emergenza in  relazione  alla  messa  in  sicurezza
delle grandi dighe di  Zerbino  e  La  Spina  (Piemonte);  Molinaccio
(Marche); Pasquasia e  Cuba  (Sicilia);  Gigliara  Monte  (Calabria);
Figoi e  Galano  (Liguria),  Muro  Lucano  (Basilicata);  Muraglione,
Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana), e dichiarato lo  stato  di
emergenza con riferimento alle dighe di Sterpeto (Lazio) e La Para  e
Rio Grande (Umbria), fino al 31 dicembre 2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  1°
marzo 2010 con il quale e' stato da  ultimo  prorogato,  fino  al  28
febbraio 2011, il predetto stato di emergenza; 
  Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il comma  2,  dell'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009, e' sostituito dal
seguente: 
  «2. Il commissario delegato si avvale, d'intesa con i  responsabili
delle strutture  dei  Provveditorati  interregionali  competenti  per
territorio, nonche' della  Direzione  generale  per  le  dighe  e  le
infrastrutture   idriche   ed   elettriche   del   Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti, di  personale  dei  provveditorati  e
della direzione medesima per la progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva, nonche' per l'appalto,  la  direzione  dei  lavori,  le
procedure di collaudo. Il commissario delegato puo', qualora ritenuto
necessario per la celere realizzazione degli interventi di  messa  in
sicurezza, affidare la  progettazione  degli  interventi  all'esterno
anche avvalendosi delle deroghe di  cui  all'art.  6  della  presente
ordinanza».