IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»; Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto-legge che dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle grandi dighe si provvede, laddove sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006, di proroga dello stato di emergenza in precedenza richiamato, fino al 31 dicembre 2006; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2007, di proroga dello stato di emergenza in precedenza richiamato, fino al 31 dicembre 2007; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3418/2005, n. 3437/2005, n. 3438/2005, n. 3461/2005, n. 3485/2005. n. 3527/2006, e n. 3578/2007 per la messa in sicurezza di grandi dighe fuori esercizio delle regioni Piemonte, Sicilia, Liguria, Marche, Lazio, Toscana, Basilicata, Umbria e Calabria; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2008 e del 22 aprile 2008, di ulteriore proroga degli stati di emergenza in argomento, fino al 31 dicembre 2008; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009 recante «Interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni urgenti in materia»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); Figoi e Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana), e dichiarato lo stato di emergenza con riferimento alle dighe di Sterpeto (Lazio) e La Para e Rio Grande (Umbria), fino al 31 dicembre 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2010 con il quale e' stato da ultimo prorogato, fino al 28 febbraio 2011, il predetto stato di emergenza; Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Dispone: Art. 1 1. Il comma 2, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009, e' sostituito dal seguente: «2. Il commissario delegato si avvale, d'intesa con i responsabili delle strutture dei Provveditorati interregionali competenti per territorio, nonche' della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di personale dei provveditorati e della direzione medesima per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonche' per l'appalto, la direzione dei lavori, le procedure di collaudo. Il commissario delegato puo', qualora ritenuto necessario per la celere realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, affidare la progettazione degli interventi all'esterno anche avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 6 della presente ordinanza».