Art. 2 
 
  1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3736
del 30 gennaio 2009, dopo l'art. 1 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 1-bis. - 1. Per i progetti di interventi e di opere  per  cui
e' prevista dalla normativa vigente la procedura  di  valutazione  di
impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti  relativi
ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere
conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione.
In caso di mancata espressione del  parere  o  di  motivato  dissenso
espresso,  alla  valutazione  stessa  si  procede  in  una   apposita
Conferenza di servizi, a  concludersi  entro  quindici  giorni  dalla
convocazione. Nei  casi  di  mancata  espressione  del  parere  o  di
motivato dissenso espresso, in ordine a  progetti  di  interventi  ed
opere di competenza statale in sede di conferenza  di  servizi  dalle
amministrazioni      preposte      alla      tutela       ambientale,
paesaggistico-territoriale o  del  patrimonio  storico-artistico,  la
decisione e' rimessa al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in
deroga alla procedura prevista  dall'art.  14-quater  della  legge  7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i  cui
termini sono ridotti della meta'. Qualora la mancata espressione  del
parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi  od
opere di competenza regionale, la decisione e' rimessa al  presidente
della regione, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni. 
  2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli  interventi,  che  si
dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di
servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma  24,
della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  e  successive  modificazioni,
devono essere resi alle  amministrazioni  entro  sette  giorni  dalla
richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si  intendono
acquisiti con esito positivo. 
  3. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e
per  le  eventuali   espropriazioni   delle   aree   occorrenti   per
l'esecuzione delle opere e degli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza, con i termini di legge ridotti della  meta'.  Il  medesimo
Commissario delegato, una volta  emesso  il  decreto  di  occupazione
d'urgenza provvede alla redazione dello stato di  consistenza  e  del
verbale di immissione  in  possesso  dei  suoli  anche  con  la  sola
presenza di due testimoni».