Art. 3 
 
  1. L'art.  4,  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4. - 1. Il medesimo Commissario e', altresi', autorizzato  ad
avvalersi, di personale appartenente alla pubblica amministrazione ai
sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in posizione di comando o distacco  nel  limite  massimo  di  10
unita'. 
  2. Il medesimo Commissario e', altresi',  autorizzato  a  stipulare
fino ad un massimo di 10 contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa o di consulenza, sulla scelta di  carattere  fiduciario,
determinandone il relativo compenso. 
  3. Al personale impegnato in attivita' connesse con l'emergenza  e'
riconosciuta una indennita' mensile omnicomprensiva, ad eccezione del
solo trattamento di missione, quantificata forfettariamente in misura
massima pari a 70 ore di lavoro straordinario, ovvero se appartenente
alla  carriera  dirigenziale  una  indennita'  pari  al   30%   della
retribuzione di posizione 
  4. In ragione dei compiti assegnati al  commissario  delegato  allo
stesso e' riconosciuta una indennita' onnicomprensiva,  ad  eccezione
del solo trattamento di missione, di entita' pari  al  cinquanta  per
cento  del  trattamento   economico   corrisposto   ai   provveditori
interregionali alle opere pubbliche. 
  5. Il Commissario e', altresi', autorizzato a stipulare fino ad  un
massimo di 5 contratti di collaborazione coordinata e continuativa  o
di consulenza, con  oneri  a  carico  dell'art.  2,  comma  173,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 
  6. Ai compensi derivanti dai commi 1, 2, 3  e  4  si  provvede  con
oneri  a  carico  dell'art.  7  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009.».