Art. 3 1. L'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. - 1. Il medesimo Commissario e', altresi', autorizzato ad avvalersi, di personale appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o distacco nel limite massimo di 10 unita'. 2. Il medesimo Commissario e', altresi', autorizzato a stipulare fino ad un massimo di 10 contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza, sulla scelta di carattere fiduciario, determinandone il relativo compenso. 3. Al personale impegnato in attivita' connesse con l'emergenza e' riconosciuta una indennita' mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, quantificata forfettariamente in misura massima pari a 70 ore di lavoro straordinario, ovvero se appartenente alla carriera dirigenziale una indennita' pari al 30% della retribuzione di posizione 4. In ragione dei compiti assegnati al commissario delegato allo stesso e' riconosciuta una indennita' onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al cinquanta per cento del trattamento economico corrisposto ai provveditori interregionali alle opere pubbliche. 5. Il Commissario e', altresi', autorizzato a stipulare fino ad un massimo di 5 contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza, con oneri a carico dell'art. 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 6. Ai compensi derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 si provvede con oneri a carico dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009.».