Art. 5 1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2010, n. 3736 dopo l'art. 8 e' aggiunto il seguente: «Art. 9. - 1. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, nonche' della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 citata in premessa, i concessionari e i gestori delle dighe aventi caratteristiche dimensionali di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti a fornire alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in tempo reale, i dati di livello di invaso, delle portate scaricate e derivate ed i dati idrometeorologici acquisiti presso le dighe, secondo le direttive impartite dalla predetta Direzione. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. 2. Al fine di reperire le risorse economiche per l'attuazione degli interventi indispensabili per il superamento del contesto emergenziale, il Commissario delegato, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzato a promuovere e concludere accordi di programma con le amministrazioni competenti, di durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza. 3. Il Commissario delegato e', altresi', autorizzato a promuovere e concludere accordi, di durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza, con i concessionari o i gestori delle dighe aventi le caratteristiche dimensionali di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, finalizzati a supportare i medesimi nei compiti ad essi assegnati ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4 del decreto-legge 28 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139». La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 2010 Il Presidente: Berlusconi