Art. 5 
 
  1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  30
gennaio 2010, n. 3736 dopo l'art. 8 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 9. - 1. Per il raggiungimento degli obiettivi  connessi  alle
disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge  29  marzo
2004, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2004, n. 139, nonche' della direttiva del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 27 febbraio 2004 citata in premessa, i concessionari e i
gestori  delle  dighe  aventi  caratteristiche  dimensionali  di  cui
all'art. 1, comma  1,  del  decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,
convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti a fornire
alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture  idriche  ed
elettriche del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  per
via telematica ed in tempo reale, i dati di livello di invaso,  delle
portate scaricate e derivate ed i  dati  idrometeorologici  acquisiti
presso le  dighe,  secondo  le  direttive  impartite  dalla  predetta
Direzione. In caso di inadempienza si applicano  le  disposizioni  di
cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 8  agosto  1994,  n.  507,
convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. 
  2. Al fine di reperire le risorse economiche per l'attuazione degli
interventi   indispensabili   per   il   superamento   del   contesto
emergenziale, il Commissario  delegato,  d'intesa  con  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzato a  promuovere  e
concludere accordi di programma con le amministrazioni competenti, di
durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza. 
  3. Il Commissario delegato e', altresi', autorizzato a promuovere e
concludere accordi, di durata non superiore alla vigenza dello  stato
di emergenza, con i concessionari o i gestori delle dighe  aventi  le
caratteristiche  dimensionali  di  cui  all'art.  1,  comma   1   del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994,  n.  584,  finalizzati  a  supportare  i
medesimi nei compiti ad essi assegnati ai sensi dell'art. 4, commi  3
e  4  del  decreto-legge  28  marzo  2004,  n.  79,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 aprile 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi