Art. 2 
 
  Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1
del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del  giorno
29 aprile 2010,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli
articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 febbraio 2010. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita'  di
cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 febbraio 2010. 
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.