Art. 2 Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 29 aprile 2010, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 febbraio 2010. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 febbraio 2010. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.