IL DIRETTORE GENERALE 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293,  sull'organizzazione  dei
servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  ottobre  1958,
n. 1074, regolamento di esecuzione della legge n. 1293/1957; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  testo  unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali ed amministrative; 
  Viste le direttive del Consiglio del 19 ottobre 1992 n. 92/79/CEE e
n. 92/80/CEE, e la direttiva del Consiglio del 27 novembre  1995,  n.
95/59/CE e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione del  2  dicembre
2002 sulla prevenzione del fumo e su  iniziative  per  rafforzare  la
lotta  contro  il  tabagismo  con  la  quale  viene,   tra   l'altro,
raccomandato agli Stati membri di  adottare  ed  attuare  appropriate
misure in materia di prezzi dei  prodotti  del  tabacco  al  fine  di
scoraggiarne il consumo; 
  Vista   la   Convenzione    internazionale    21    maggio    2003,
convezione-quadro dell'Organizzazione mondiale della sanita'  -  OMS,
per la lotta al tabagismo; 
  Vista la decisione del Consiglio del 2 giugno 2004, n. 2004/513/CE,
relativa alla conclusione della convenzione-quadro  dell'OMS  per  la
lotta contro il tabagismo; 
  Visto l'art. 39-quater, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in base  al
quale   la   commercializzazione   delle   sigarette    e'    ammessa
esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi; 
  Visto il decreto direttoriale  25  luglio  2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2005, con il quale, in  applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 1, della legge 30  dicembre  2004,
n.  311  (legge  finanziaria  2005),  sono   state   determinate   le
disposizioni in materia di fissazione del prezzo minimo di vendita al
dettaglio delle sigarette; 
  Visto il decreto  direttoriale  8  luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2009,  n.  163,  con  il  quale,  in
applicazione delle disposizioni di cui  al  decreto  direttoriale  25
luglio 2005, il prezzo minimo di vendita al pubblico delle  sigarette
e' fissato nella misura di € 185,00 per chilogrammo convenzionale; 
  Visto  il  decreto  direttoriale   26   marzo   2010,   che   fissa
nell'allegata tabella A, la ripartizione dei  prezzi  di  vendita  al
pubblico  delle  sigarette  a  decorrere  dal  1°  aprile  2010,  con
riferimento alle sigarette della  classe  di  prezzo  piu'  richiesta
registrata alla predetta data del 1° aprile 2010; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del decreto  direttoriale  25
luglio 2005, occorre procedere alla individuazione della  percentuale
del prezzo medio  ponderato,  cui  rapportare  il  prezzo  minimo  di
vendita delle sigarette che viene effettuata ad ogni variazione della
classe di  prezzo  della  sigaretta  piu'  venduta,  sulla  base  dei
parametri di riferimento, ivi indicati, di volta in volta  registrati
nel mercato delle sigarette; 
  Considerato che l'andamento dei consumi  registrati  nel  2010  nel
mercato italiano continua a  mostrare  un  forte  addensamento  delle
scelte dei consumatori su prodotti appartenenti alle fasce di  prezzo
medio-basse, che l'articolazione dei prezzi di  vendita  e  del  loro
differenziale hanno subito una pur lieve variazione e che il  livello
e la struttura della tassazione  sulle  sigarette  non  hanno  subito
modificazioni;  
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per i motivi indicati in premessa  e  per  il  perseguimento  di
obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa  della
salute pubblica,  la  percentuale  di  cui  all'art.  3  del  decreto
direttoriale 25 luglio 2005, e' individuata nella misura del 92,88  %
del prezzo medio ponderato delle sigarette che, nel  primo  trimestre
del 2010, e' pari a € 204,56 per chilogrammo convenzionale. 
  2. In applicazione del comma 1, il prezzo minimo di  vendita  delle
sigarette e' pari a € 190,00 per chilogrammo convenzionale, pari a  €
3,80 per la confezione di 20 pezzi, e a € 1,90 per la  confezione  da
10 pezzi. 
  3. Le tariffe di vendita al pubblico di alcune marche di  sigarette
sono modificate come indicato nel prospetto allegato. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e le relative disposizioni  si  applicano  a  decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
    Roma, 4 maggio 2010 
 
                                       Il direttore generale: Ferrara 
Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2010 
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari,  registro  n.  2
Economia e finanze, foglio n. 58