Art. 2 
 
  Nel passaporto e' inserito un microprocessore RF/ID di  prossimita'
(chip) nella copertina del passaporto, conforme  alla  direttiva  ISO
14443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacita' minima di 80Kb e  di
durata di almeno 10 anni. Nel  chip  sono,  memorizzate,  in  formato
interoperativo, l'immagine del  volto  e  le  impronte  digitali  del
titolare. 
  Nel chip sono altresi' memorizzate le informazioni,  gia'  presenti
sul supporto cartaceo, relative al passaporto ed al titolare, nonche'
i codici informatici per la protezione ed inalterabilita' dei dati  e
le informazioni necessarie per renderne  possibile  la  lettura  agli
organi di controllo. 
  Gli  elementi  biometrici  contenuti  nel  chip   potranno   essere
utilizzati solo al fine di verificare l'autenticita' del documento  e
l'identita' del titolare attraverso elementi comparativi direttamente
disponibili quando la legge lo prevede. I dati biometrici raccolti ai
fini del rilascio del passaporto non saranno conservati in banche  di
dati. 
  La presente  disposizione  si  applica  anche  alla  normativa  sui
passaporti diplomatici e di servizio.