(Allegato)
                                                           Allegato A 
 
 
    a)  La  candidata,  per  essere  ammessa  a  sostenere  la  prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce  su
convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di  esame,
fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e  del
calendario  fissato  per  le  prove   e'   data   immediata   notizia
all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. 
    b) La prova scritta  consiste  in  una  materia  a  scelta  della
candidata tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto  penale,  3)
diritto  amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  4)   diritto
processuale civile, 5) diritto processuale penale; 
    c) La prova orale e' unica e consiste su due materie di cui una a
scelta tra le seguenti: 1) diritto  penale,  2)  diritto  civile,  3)
diritto  costituzionale,  4)  diritto  commerciale,  5)  diritto  del
lavoro, 6) diritto amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  7)
diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto
internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense; 
    d) La candidata potra' accedere a questo secondo  esame  solo  se
abbia superato con successo la prova scritta; 
    e)  La  commissione   rilascia   all'interessata   certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.