Art. 3 
 
  L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A.  Mirri"»
non  puo'  modificare  le  modalita'  di  controllo  e   il   sistema
tariffario,  riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per   la
denominazione «Limone di Siracusa», cosi' come depositati  presso  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  senza  il
preventivo assenso di detta autorita'. 
  L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A.  Mirri"»
e' tenuto a comunicare  e  sottoporre  all'approvazione  ministeriale
ogni variazione concernente il  personale  ispettivo  indicato  nella
documentazione  presentata,   la   composizione   del   Comitato   di
certificazione o della struttura equivalente e dell'organo  decidente
i  ricorsi,  nonche'   l'esercizio   di   attivita'   che   risultano
oggettivamente incompatibili con il  mantenimento  del  provvedimento
autorizzatorio. 
  Il mancato adempimento delle  prescrizioni  del  presente  articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.