Art. 5 
 
  L'autorizzazione di cui al presente decreto  cessera'  a  decorrere
dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al
riconoscimento della denominazione  «Limone  di  Siracusa»  da  parte
dell'organismo comunitario, ovvero, cessata l'attuale  situazione  di
urgenza, qualora  il  Consorzio  del  Limone  di  Siracusa  individui
un'altra struttura di controllo. 
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo di  controllo  l'«Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale
della  Sicilia  "A.  Mirri"»  e'  tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le
disposizioni supplementari che l'autorita' nazionale competente,  ove
lo ritenga necessario, decida di impartire.