Art. 5 L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Limone di Siracusa» da parte dell'organismo comunitario, ovvero, cessata l'attuale situazione di urgenza, qualora il Consorzio del Limone di Siracusa individui un'altra struttura di controllo. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni supplementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.