Art. 5 
 
 
                Sanzione per la mancata trasmissione 
                        della certificazione 
 
  1.  La  mancata  presentazione  della  certificazione  comporta  la
sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno  2010
fino al perdurare dell'inadempienza. 
  2. La stessa sanzione si applica ai comuni  che  non  hanno  ancora
provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  17  marzo  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008. 
  3. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta
e delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  la  mancata
presentazione della  certificazione  comporta  la  sospensione  delle
somme da trasferire a titolo di rimborso del minor  gettito  dell'ICI
riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo fine  le  predette
regioni e province autonome  comunicano  al  Ministero  dell'interno,
unitamente alle maggiori  entrate  complessivamente  certificate  dai
propri comuni ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, l'elenco dei
comuni che non hanno provveduto a trasmettere  la  certificazione  in
questione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 7 aprile 2010 
 
Il direttore generale delle finanze  del  Ministero  dell'economia  e
                                                        delle finanze 
                                                          Lapecorella 
Il Capo del Dipartimento 
per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 
Pria 
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  2
Economia e finanze, foglio n. 45