Art. 5 Sanzione per la mancata trasmissione della certificazione 1. La mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempienza. 2. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008. 3. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme da trasferire a titolo di rimborso del minor gettito dell'ICI riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo fine le predette regioni e province autonome comunicano al Ministero dell'interno, unitamente alle maggiori entrate complessivamente certificate dai propri comuni ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, l'elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere la certificazione in questione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 7 aprile 2010 Il direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze Lapecorella Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Pria Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 45