Art. 4 
 
  1. II Ministero  della  salute  incoraggia  la  partecipazione  del
pubblico attraverso il Portale Acque  del  medesimo,  per  mezzo  del
quale il pubblico puo' trovare tutte le  informazioni  relative  alle
acque  di  balneazione  e  formulare   nel   contempo   suggerimenti,
osservazioni o reclami. 
  2.  Le  Regioni,  le  Province  autonome  ed  i  Comuni  assicurano
un'adeguata informazione al pubblico sul processo di partecipazione e
ne  favoriscono  la  stessa  per  la  preparazione,  la  revisione  e
l'aggiornamento degli  elenchi  di  acque  di  balneazione  ai  sensi
dell'art. 6, comma l, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116,
attraverso opportune iniziative, utilmente  prima  di  ogni  stagione
balneare. 
  3. La autorita' competenti, secondo le modalita'  di  cui  all'art.
15,  comma  5  del  decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  116,
utilizzano segni e simboli che  saranno  indicati  dalla  Commissione
Europea.