Art. 4 1. II Ministero della salute incoraggia la partecipazione del pubblico attraverso il Portale Acque del medesimo, per mezzo del quale il pubblico puo' trovare tutte le informazioni relative alle acque di balneazione e formulare nel contempo suggerimenti, osservazioni o reclami. 2. Le Regioni, le Province autonome ed i Comuni assicurano un'adeguata informazione al pubblico sul processo di partecipazione e ne favoriscono la stessa per la preparazione, la revisione e l'aggiornamento degli elenchi di acque di balneazione ai sensi dell'art. 6, comma l, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, attraverso opportune iniziative, utilmente prima di ogni stagione balneare. 3. La autorita' competenti, secondo le modalita' di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, utilizzano segni e simboli che saranno indicati dalla Commissione Europea.