IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
  Vista la legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive  modificazioni,
recante riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed  in
particolare l'art. 3 che attribuisce  la  competenza  in  materia  di
sicurezza della navigazione  al  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art.  4  relativo  alle
attribuzioni dei dirigenti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  2008,
n. 211, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ed in particolare l'art. 7 relativo  alle  attribuzioni
del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
  Vista la legge 17 luglio  2006,  n.  233,  recante  conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,
recante  disposizioni  urgenti   in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle  disposizioni
in  materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza   del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005,  n.
134,  concernente  regolamento  recante  disciplina   per   le   navi
mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo  sbarco  di
merci pericolose ed in particolare il  Capo  V  recante  disposizioni
relative ad imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi; 
  Considerato che l'art. 29,  comma  2,  del  succitato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 134/2005, prevede che gli  imballaggi,
grandi  imballaggi  e  contenitori  intermedi  siano  conformi   alle
prescrizioni del codice IMDG; 
  Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione
delle succitate norme,  stabilire  specifiche  prescrizioni  relative
alle  prove  cui  deve  essere  sottoposto  il  prototipo   di   ogni
imballaggio prima che lo stesso sia utilizzato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
           Procedure e metodi di prova per gli imballaggi 
 
  1.  Sono  approvate  le  allegate  norme  tecniche  relative   alle
procedure  ed  ai  metodi di  prova  per  gli  imballaggi  per  merci
pericolose ai sensi del paragrafo 6.1.5 del Codice IMDG. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 maggio 2010 
 
                                  Il comandante generale: Pollastrini